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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 13, comma 13, del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che punisce con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero espulso che rientri senza autorizzazione. Le censure di irragionevolezza e di violazione della finalità rieducativa della pena non individuavano una soluzione costituzionalmente obbligata, rendendo impossibile per la Corte sostituirsi al legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Trieste aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del Testo Unico sull’immigrazione, che prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, espulso con decreto del prefetto, rientri nel territorio italiano senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. Il giudice rimettente riteneva la pena sproporzionata rispetto al disvalore del fatto e contraria alla finalità rieducativa della pena.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 271/2004 e poi dal d.lgs. n. 5/2007, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Le censure riguardavano la sproporzione della pena rispetto al fatto reato (reclusione da 1 a 4 anni per il solo rientro non autorizzato) e la sua incompatibilità con la finalità rieducativa della pena.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. In assenza di precisi punti di riferimento costituzionali che conducano a soluzioni obbligate, il giudizio di legittimità costituzionale non può dare vita a un nuovo assetto delle sanzioni penali stabilite dal legislatore: spetta al legislatore la scelta del trattamento sanzionatorio, con i soli limiti della manifesta irragionevolezza. Analogamente, le censure relative all’art. 27, terzo comma, Cost. erano inammissibili perché ogni possibile conclusione avrebbe incontrato il medesimo ostacolo della mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

Il principio

La Corte Costituzionale non può sostituirsi al legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio penale, salvo che vi sia una soluzione costituzionalmente obbligata. In assenza di un tertium comparationis certo che indichi qual è la sanzione imposta dalla Costituzione, le censure di sproporzione della pena sono inammissibili per carenza di un rimedio costituzionalmente univoco.

Domande e risposte

Perché la Corte non può ridurre la pena prevista per il rientro illegale dello straniero espulso?

Perché la determinazione delle sanzioni penali è una scelta riservata al legislatore. La Corte può intervenire solo quando vi è una soluzione «costituzionalmente obbligata», cioè quando la Costituzione impone una determinata disciplina sanzionatoria. In questo caso, non vi era alcun termine di raffronto certo che indicasse quale pena la Costituzione richiedesse: la Corte avrebbe dovuto scegliere discrezionalmente, cosa che non le è consentita.

Cosa significa che la pena deve avere finalità rieducativa?

L’art. 27, terzo comma, Cost. stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo principio vieta pene manifestamente sproporzionate o gratuite, ma non impone che ogni sanzione abbia una specifica modulazione rieducativa. La Corte aveva già affermato in precedenti analoghi che, quando la norma prevede un divario significativo tra minimo e massimo edittale, il giudice può graduare la pena al caso concreto.

La reclusione da 1 a 4 anni per il rientro illegale è ancora vigente?

Questa ordinanza del 2009 non ha modificato la norma. La disciplina del rientro illegale dello straniero espulso è stata successivamente oggetto di numerose modifiche legislative e di ulteriori pronunce costituzionali. Per la norma vigente al momento di consultazione è necessario verificare il testo aggiornato del d.lgs. n. 286/1998.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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