Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli sull’art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione di pericolosità per il reato di associazione mafiosa). Il Tribunale aveva travisato il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di rinvio, alterando la questione in modo determinante per la sua rilevanza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Napoli (sezione riesame), in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione, contestava l’interpretazione dell’art. 275, comma 3, c.p.p. che imponeva, per superare la presunzione di pericolosità per il reato di associazione mafiosa, la prova dello scioglimento del sodalizio o del recesso dell’indagato. Riteneva tale interpretazione costituzionalmente illegittima.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui il principio di diritto della Cassazione richiedeva la prova dello scioglimento dell’associazione o del recesso dell’indagato per superare la presunzione cautelare.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili perché il rimettente aveva alterato il principio di diritto effettivamente enunciato dalla Cassazione. Quest’ultima, in due dei tre casi, si era limitata a rilevare vizi di motivazione, senza enunciare un principio di diritto vincolante. Nel terzo caso, aveva invece stabilito che la presunzione cade anche quando sia «acclarata l’impossibilità per l’indagato di svolgere ulteriormente una attività conforme al proprio ruolo»: formula che il Tribunale aveva amputato nella parte finale, snaturandone il significato.
Il principio
Il giudice del rinvio deve individuare correttamente il principio di diritto enunciato dalla Cassazione prima di sollevare questioni di costituzionalità. Se il principio di diritto è stato travisato o amputato, la questione è inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo, che può determinare anche l’irrilevanza della questione stessa.
Domande e risposte
Cosa è la presunzione di pericolosità per l’associazione mafiosa ex art. 275, comma 3, c.p.p.?
La norma presume che, in presenza di gravi indizi per il delitto di associazione mafiosa, le esigenze cautelari sussistano e possano essere soddisfatte solo con la custodia in carcere. Si tratta di una presunzione relativa, che può essere vinta con la prova contraria.
Come si vince la presunzione di pericolosità per il 416-bis?
Fornendo elementi concreti che dimostrino l’impossibilità per l’indagato di continuare a svolgere attività criminose nell’ambito del sodalizio, oppure che vi sia stato un effettivo recesso o scioglimento dell’associazione. Non è richiesta la prova assoluta, ma una motivazione adeguata.
Cosa è vincolante per il giudice del rinvio?
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell’annullamento con rinvio è vincolante ai sensi dell’art. 627, comma 3, c.p.p. Il giudice del rinvio non può discostarsene, ma può sollevare questioni di costituzionalità proprio su quel principio, dopo averlo correttamente individuato.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e principio di legalità della detenzione, parametro invocato dal rimettente
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di innocenza, che esclude la custodia cautelare come anticipazione della pena
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.