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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro le norme della legge finanziaria 2008 che vietano alle pubbliche amministrazioni di costituire o mantenere partecipazioni societarie estranee alle finalità istituzionali. Ha dichiarato inammissibili le questioni su alcune disposizioni accessorie.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria dello Stato per il 2008 (l. n. 244 del 2007) aveva introdotto, all’art. 3, commi da 27 a 32, un divieto generale per le pubbliche amministrazioni di costituire società o assumere partecipazioni in società che non svolgessero attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. La norma prevedeva anche obblighi di dismissione delle partecipazioni non conformi. La Regione Veneto aveva impugnato questa disciplina, sostenendo che invadesse la sua autonomia organizzativa.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato l’art. 3, commi da 27 a 32, della legge n. 244 del 2007, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost., art. 11 l. cost. n. 3 del 2001), sostenendo che la norma statale determinasse in modo eccessivamente dettagliato l’organizzazione delle Regioni, imponendo dismissioni di partecipazioni senza rispettare l’autonomia regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi da 30 a 32 (disposizioni sulle modalità di dismissione), per difetti nella formulazione dei motivi di ricorso. Ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi da 27 a 29 (il divieto principale): tali norme rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Il principio

Lo Stato può vietare alle pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni, di detenere partecipazioni societarie estranee alle proprie finalità istituzionali, nell’esercizio della competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza. Tale divieto non lede l’autonomia regionale perché si applica a tutti gli enti pubblici e persegue l’obiettivo di non distorcere il mercato.

Domande e risposte

Le Regioni possono avere partecipazioni in società private?

Sì, ma solo in società che producono servizi di interesse generale o che sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali regionali. Le partecipazioni in società con attività non legate alle funzioni pubbliche devono essere dismesse.

Perché questa norma è competenza dello Stato?

La Corte ha qualificato la norma come espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.): evitare che le pubbliche amministrazioni operino sul mercato con risorse pubbliche in settori non strettamente istituzionali è una misura pro-concorrenziale.

Cosa devono fare le Regioni con le partecipazioni non conformi?

Devono avviare le procedure di dismissione nei termini previsti dalla legge. La norma prevedeva meccanismi di adeguamento graduali. L’inottemperanza può comportare responsabilità erariale e il divieto di distribuire compensi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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