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La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione Sardegna promulgare la legge statutaria regionale n. 1 del 2008, che disciplinava la forma di governo e il referendum regionale, e ha annullato la promulgazione. La legge era stata approvata senza rispettare il quorum strutturale previsto dallo statuto speciale sardo.
Di cosa si tratta
Il Consiglio regionale della Sardegna aveva approvato una legge statutaria (la n. 1 del 2008) che regolamentava la forma di governo della Regione, il diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che la legge fosse stata promulgata in violazione dell’art. 15, comma 4, dello statuto speciale della Sardegna, che per la legge statutaria richiede l’approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e, in determinati casi, la sottoposizione a referendum.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Sardegna, sostenendo che l’atto di promulgazione della legge statutaria n. 1 del 2008 avesse leso le attribuzioni statali, poiché la legge era stata approvata e promulgata senza rispettare il procedimento aggravato previsto dall’art. 15, quarto comma, dello statuto speciale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto nella parte relativa all’incompatibilità con l’art. 15 dello statuto sardo della normativa regionale di base sulla quale era stata emanata la legge statutaria. Nel merito, ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione Sardegna promulgare la legge n. 1 del 2008 e ha annullato la promulgazione, per violazione delle norme sul procedimento previste dallo statuto speciale.
Il principio
La legge statutaria delle Regioni a statuto speciale deve rispettare il procedimento aggravato previsto dallo statuto. Se la legge è promulgata senza aver ottenuto le maggioranze qualificate richieste o senza aver rispettato i termini per il referendum eventuale, l’atto di promulgazione viola le attribuzioni statali e può essere annullato dalla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.
Domande e risposte
Cos’è una legge statutaria regionale?
È la legge con cui le Regioni ordinarie (e, con procedimento diverso, quelle speciali) determinano la propria forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. È soggetta a un procedimento di approvazione più complesso rispetto alle leggi ordinarie, che può prevedere maggioranze qualificate e referendum.
Perché la Corte ha annullato la promulgazione anziché la legge?
Il vizio riscontrato riguardava il procedimento di formazione della legge (mancato rispetto del quorum), non il suo contenuto. La Corte, in sede di conflitto di attribuzioni, annulla l’atto impugnato (la promulgazione) quando esso lede le attribuzioni statali, rimettendo al Consiglio regionale la possibilità di riapprovare la legge con il procedimento corretto.
La Regione Sardegna può riapprovare la stessa legge?
Sì, ma deve rispettare il procedimento previsto dall’art. 15, quarto comma, dello statuto speciale: approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e rispetto dei termini per l’eventuale referendum. Se le condizioni sono soddisfatte, la legge può essere validamente promulgata.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — autonomia delle Regioni e degli enti locali nel quadro dell’unità della Repubblica
- Art. 117 della Costituzione — potere legislativo delle Regioni e limiti costituzionali
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