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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni della legge regionale Basilicata n. 25/2007 sul condono edilizio: la soppressione del requisito dei “muri perimetrali” per le opere ultimate e l’allargamento della sanatoria alle opere in aree con vincoli relativi di inedificabilità. La Regione ha violato l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 oltre il termine perentorio per l’integrazione regionale.

Di cosa si tratta

Il condono edilizio nazionale (art. 32, d.l. n. 269/2003) lasciava alle Regioni uno spazio di integrazione, ma entro un termine perentorio scaduto nel 2004. La Regione Basilicata ha poi modificato nel 2007 la propria legge regionale sul condono, eliminando il requisito dei muri perimetrali per le “opere ultimate” e allargando la sanatoria a immobili realizzati in aree con soli vincoli relativi di inedificabilità. Il Governo ha impugnato queste modifiche.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e certezza del diritto.

La decisione della Corte

Incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, lettere a) e c): la lettera a) estende il condono a opere prive di muri perimetrali, ampliando l’area del condono oltre la normativa statale (art. 31, comma 2, l. n. 47/1985 che richiede il completamento del rustico incluse le tamponature); la lettera c) riduce l’effetto impeditivo dei vincoli di inedificabilità relativa, violando l’art. 33 l. n. 47/1985 e il comma 27 dell’art. 32 d.l. n. 269/2003. Inammissibili le censure sull’intera legge. Non fondata la questione sull’art. 2 (proroga dei termini comunali: riguarda altri condoni, non quello del 2003).

Il principio

Le Regioni possono integrare la disciplina statale del condono edilizio solo entro il termine perentorio assegnato dalla legge statale. Modifiche successive che amplino l’area del condono alterano la normativa statale e violano la certezza del diritto, tutelata dalla Corte come valore suscettibile di essere compromesso da ogni condono edilizio.

Domande e risposte

Che cosa si intende per “opera ultimata” ai fini del condono edilizio?

Secondo l’art. 31, comma 2, della l. n. 47/1985 (richiamato dal d.l. n. 269/2003), si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. La costante giurisprudenza include nelle strutture essenziali del rustico anche le tamponature esterne (muri perimetrali).

Le Regioni possono ampliare il condono edilizio rispetto alla disciplina statale?

No. La Corte ha chiarito che, una volta scaduto il termine perentorio assegnato alle Regioni per integrare la normativa statale, le eventuali successive modifiche regionali che si discostino dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003 sono incostituzionali.

Un immobile realizzato in area con vincolo relativo di inedificabilità può essere condonato?

Dipende dal tipo di vincolo. La normativa statale (art. 33 l. n. 47/1985) esclude la sanatoria per vincoli di inedificabilità assoluta; per i vincoli relativi la disciplina è più articolata. La legge regionale basilicata n. 25/2007 è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui rendeva rilevanti solo i vincoli assoluti, escludendo quelli relativi dall’effetto impeditivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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