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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio sul piano urbanistico e la tutela paesaggistica della Regione Calabria (l.r. n. 14/2006): la Regione ha successivamente modificato le norme impugnate con la l.r. n. 29/2007, recependo le censure statali, e il Governo ha rinunciato al ricorso.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato due disposizioni della legge urbanistica calabrese che modificavano il piano paesaggistico regionale, sostenendo che invadessero la competenza statale esclusiva in materia di beni culturali e paesaggio. La Regione Calabria aveva poi modificato le norme contestate per allinearle alla disciplina del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, comma 1, ottavo capoverso, e 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

La decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere: la l.r. Calabria n. 29/2007 ha modificato in modo satisfattivo le norme impugnate, introducendo il richiamo all’art. 143 del Codice dei beni culturali e le forme di coordinamento con gli organi statali. Il Governo ha rinunciato al ricorso e il difensore regionale ha dichiarato di accettare la rinuncia (pur senza delibera della Giunta, non valida come accettazione formale). L’accettazione informale del difensore, insieme alla modifiche normative satisfattive, fonda la cessazione della materia.

Il principio

La rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando di per sé l’estinzione del processo, può fondare — insieme ad altri elementi (modifiche normative satisfattive, mancata applicazione delle norme impugnate) — una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra “estinzione del processo” e “cessazione della materia del contendere”?

L’estinzione consegue alla rinuncia al ricorso non opposta dalla controparte o in assenza di costituzione. La cessazione della materia del contendere si dichiara quando la controversia perde oggetto per sopravvenienze normative o fattuali che soddisfano le ragioni del ricorrente, anche se la rinuncia non è formalmente accettata.

Chi ha il potere di accettare la rinuncia al ricorso in un giudizio costituzionale regionale?

Secondo l’art. 25 delle norme integrative, l’accettazione deve provenire dalla “parte” (cioè dalla Regione tramite deliberazione della Giunta), non dal difensore. La dichiarazione del solo avvocato difensore non produce l’accettazione formale.

La pianificazione paesaggistica è di competenza statale o regionale?

L’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva per la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. La pianificazione paesaggistica è disciplinata dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) in un sistema di co-pianificazione Stato-Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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