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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra il GIP del Tribunale di Milano e il Senato della Repubblica in materia di insindacabilità parlamentare del senatore Iannuzzi: il deposito degli atti è avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità.

Di cosa si tratta

Il senatore Raffaele Iannuzzi era imputato di diffamazione aggravata per articoli pubblicati su “Il Giornale” e “Panorama” nel 2004, in cui si facevano riferimenti ai collaboratori di giustizia. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., ritenendo che gli articoli fossero connessi all’attività parlamentare. Il GIP aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro la deliberazione del Senato della Repubblica del 15 febbraio 2006, che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

Improcedibilità del giudizio: il ricorso era stato notificato al Senato il 17 gennaio 2007, ma il deposito degli atti in Cancelleria è avvenuto solo il 10 ottobre 2008, ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. Il decorso di un termine perentorio determina l’improcedibilità a prescindere dal merito.

Il principio

Il termine di venti giorni per il deposito degli atti nel giudizio per conflitto di attribuzioni, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità alla controparte, è perentorio. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio.

Domande e risposte

Che cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera di appartenenza delibera se le dichiarazioni oggetto di procedimento penale rientrino nell’esercizio delle funzioni; se il giudice non è d’accordo, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

Perché il giudizio è stato dichiarato improcedibile?

Il GIP ha depositato gli atti in Cancelleria della Corte oltre diciotto mesi dopo la notificazione dell’ordinanza di ammissibilità al Senato, mentre il termine massimo era di venti giorni. Il decorso di un termine perentorio non ammette eccezioni.

Un articolo giornalistico di un senatore può essere coperto dall’insindacabilità?

Sì, ma solo se vi è un nesso funzionale con atti parlamentari specifici già compiuti. La mera comunanza tematica con argomenti discussi in Parlamento non è sufficiente, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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