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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate le censure sull’obbligo di tentativo di conciliazione preventivo all’AGCom prima di adire il giudice nelle controversie telefoniche (art. 1, comma 11, l. n. 249/1997). L’istituto tutela i consumatori e non comprime irragionevolmente l’accesso alla giurisdizione.

Di cosa si tratta

Prima di ricorrere al giudice per una controversia con un operatore di telecomunicazioni, l’utente era obbligato a esperire un tentativo di conciliazione davanti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), da completarsi entro trenta giorni. Una consumatrice che chiedeva il rimborso di un credito telefonico residuo contestava questa procedura.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Alessandria ha impugnato l’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’AGCom), nella parte in cui subordina il ricorso giurisdizionale al previo esperimento del tentativo di conciliazione, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 102 della Costituzione e dell’art. 6 CEDU.

La decisione della Corte

Inammissibilità delle censure ex artt. 24, 25 e 102 Cost. e art. 6 CEDU, formulate in modo apodittico senza spiegare il nesso con la norma censurata. Manifesta infondatezza della censura ex art. 3 Cost.: il tentativo obbligatorio di conciliazione non è un aggravio per l’utente ma uno strumento di tutela più rapida, in linea con la raccomandazione della Commissione CE del 4 aprile 2001.

Il principio

Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di telecomunicazioni è finalizzato ad assicurare un soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali rispetto al processo ordinario, elevando il livello di protezione dei consumatori. Non costituisce un aggravio per l’utente né una limitazione irragionevole del diritto di accesso alla giurisdizione.

Domande e risposte

Posso rivolgermi direttamente al giudice per una controversia con il mio operatore telefonico?

La norma in esame richiedeva il previo tentativo di conciliazione davanti all’AGCom. La Corte ha confermato la legittimità di questa condizione di procedibilità. Oggi la disciplina è stata modificata e semplificata, ma il principio dei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) rimane.

Il rimborso di un credito telefonico residuo può essere richiesto in giudizio?

Sì, ma all’epoca occorreva prima esperire il tentativo di conciliazione davanti all’AGCom. Solo dopo il suo fallimento o il decorso dei trenta giorni si poteva adire il giudice.

Perché le censure ex art. 24 Cost. sono state dichiarate inammissibili?

Il giudice rimettente si è limitato a richiamare il contenuto delle norme parametro senza spiegare per quale ragione la norma censurata le violerebbe: motivazione apodittica, non sufficiente a consentire l’esame nel merito da parte della Corte.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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