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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile, in sei giudizi riuniti, la questione sull’art. 186, comma 7, cod. strada (rifiuto di sottoporsi all’alcol test): il petitum è oscuro e il giudice rimettente non deve fare applicazione della norma censurata nel giudizio principale, che riguarda la sospensione della patente prefettizia e non il rifiuto dell’accertamento.

Di cosa si tratta

Sei automobilisti erano stati fermati in stato di ebbrezza e si erano volontariamente sottoposti all’alcol test; il Prefetto aveva poi sospeso loro la patente. Il Giudice di pace di Morbegno, investito delle opposizioni ai decreti prefettizi, ha sollevato questione sull’art. 186, comma 7, che sanziona il rifiuto di sottoporsi all’accertamento, norma che però non era applicabile nei giudizi in corso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Morbegno ha impugnato l’art. 186, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del d.l. n. 117/2007, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede per il rifiuto dell’alcol test una sanzione pecuniaria che comporterebbe una discriminazione basata sulla capacità economica del trasgressore.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per due ragioni concorrenti: il petitum è oscuro e di difficile interpretazione; e il rimettente deve applicare l’art. 223 cod. strada (sospensione della patente), non l’art. 186, comma 7, che riguarda chi si rifiuta di sottoporsi all’accertamento. L’inesatta indicazione della norma oggetto di censura produce inammissibilità per costante giurisprudenza della Corte.

Il principio

L’incidente di costituzionalità è ammissibile solo se il giudice rimettente deve effettivamente applicare la norma censurata nel giudizio principale (condizione di rilevanza). Se la norma impugnata è diversa da quella applicabile nel caso concreto, la questione è inammissibile.

Domande e risposte

Rifiutarsi di fare l’alcol test è meno grave che guidare ubriachi?

Il rimettente sollevava proprio questo dubbio: il rifiuto era sanzionato amministrativamente (non penalmente), il che poteva incentivare i conducenti più abbienti a rifiutarsi. La Corte non ha però esaminato il merito, dichiarando la questione inammissibile.

Cosa succede a chi rifiuta l’alcol test?

La normativa vigente al momento del giudizio prevedeva solo una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente per sei mesi. Successivamente (d.l. n. 92/2008) il rifiuto è stato reincriminalizzato con le pene previste per la fascia più grave di ebbrezza.

Il Giudice di pace di Morbegno ha sbagliato a indicare la norma da censurare?

Sì. Il giudice stava decidendo sull’opposizione alla sospensione della patente (art. 223 cod. strada), ma ha impugnato l’art. 186, comma 7, che disciplina il rifiuto dell’accertamento. Questa discrasia ha determinato l’inammissibilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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