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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’obbligo dell’uso della cintura di sicurezza (art. 172 cod. strada). Il legislatore può imporre comportamenti che tutelano la salute individuale come interesse collettivo, e la sanzione — inclusa la decurtazione dei punti patente — rientra nella sua discrezionalità. La cintura non è una “costrizione” fisicamente apprezzabile che lede la libertà personale.

Di cosa si tratta

Un automobilista di Pistoia, affetto da obesità che rendeva difficile allacciare la cintura, era stato multato per violazione dell’art. 172 del Codice della strada. Il Giudice di pace rimettente sollevava la questione di costituzionalità dell’obbligo dell’uso della cintura, sostenendo che comprimesse diritti fondamentali della persona.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Pistoia ha impugnato l’art. 172 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dal d.l. n. 151/2003, per violazione degli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, nonché dell’art. 8 CEDU e dell’art. 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza su tutti i profili. La salute individuale è interesse della collettività: il legislatore può prescrivere comportamenti e sanzionarne l’inosservanza per ridurre mortalità e morbilità da incidenti stradali (sent. n. 180/1994). L’obbligo della cintura non integra una costrizione fisicamente apprezzabile e duratura che comprima la libertà personale ex art. 13 Cost. La presenza di categorie esentate è frutto di scelta discrezionale non irragionevole del legislatore.

Il principio

Il legislatore può considerare la salute individuale anche come interesse della collettività, prescrivendo certi comportamenti e sanzionandone l’inosservanza. L’obbligo della cintura di sicurezza non costituisce una costrizione fisicamente apprezzabile né impedisce il raggiungimento dello scopo del trasporto, e rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di sicurezza stradale.

Domande e risposte

Chi è esonerato dall’obbligo della cintura di sicurezza?

Il Codice della strada prevede esenzioni per alcune categorie (ad esempio, chi dispone di certificazione medica per impedimento fisico, o determinate categorie professionali in servizio). La Corte ha confermato che la presenza di categorie esentate è frutto di scelta legislativa non irragionevole.

La decurtazione dei punti patente per mancato uso della cintura è costituzionale?

Sì. La Corte ha ribadito che la determinazione delle sanzioni e la loro quantificazione rientrano nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per palese arbitrarietà. La decurtazione dei punti ha anche funzione rieducativa.

I controlli degli agenti sull’uso della cintura violano la privacy?

No. Il potere ispettivo degli organi di controllo deriva da norme diverse dall’obbligo della cintura; la limitazione della vita privata eventualmente derivante dai controlli non dipende dall’art. 172 cod. strada ma da altre disposizioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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