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La Corte dichiara estinto il processo instaurato dal Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune disposizioni della legge regionale Calabria n. 26/2007 sulla “Stazione Unica Appaltante”. La Regione aveva modificato le norme impugnate con la l.r. n. 2/2008 e il ricorrente ha rinunciato al ricorso, senza opposizione della parte resistente assente.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale calabrese che istituiva la “Stazione Unica Appaltante” per la gestione degli appalti pubblici regionali, ritenendo che incidessero su materie di competenza statale esclusiva (tutela della concorrenza, ordinamento civile). Prima della decisione nel merito, la Regione ha modificato le norme contestate e il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, e 11, comma 1, della legge Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, sostenendo l’invasione di competenze statali esclusive in materia di appalti pubblici.
La decisione della Corte
La Regione Calabria non si era costituita in giudizio. In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Quando la parte resistente non si è costituita in giudizio, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente produce automaticamente l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione. La modifica delle norme impugnate da parte della Regione prima della decisione può venire incontro alle censure statali rendendo superfluo il proseguimento del giudizio.
Domande e risposte
Cosa succede se il Governo rinuncia a un ricorso contro una legge regionale?
Se la Regione non si è costituita, il processo si estingue automaticamente. Se la Regione si è costituita, occorre la sua accettazione della rinuncia per ottenere l’estinzione; in alternativa la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere se le norme sono state modificate in modo satisfattivo.
La “Stazione Unica Appaltante” regionale è legittima?
La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è stata archiviata con l’estinzione del processo, dopo che la Regione ha modificato le norme oggetto del contenzioso con la l.r. Calabria n. 2/2008.
Cosa si intende per competenza statale esclusiva in materia di appalti pubblici?
L’art. 117, secondo comma, Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla “tutela della concorrenza” e sull’“ordinamento civile”. Gli appalti pubblici rientrano in parte in queste materie, ponendo limiti alla normativa regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro del ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.