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La Corte dichiara estinto il processo nel conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Calabria contro il DPEF 2010-2013 e la delibera CIPE n. 77/09. La Regione ha rinunciato al ricorso con accettazione dello Stato, determinando l’estinzione del giudizio senza esame del merito.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro la delibera del CIPE del 31 luglio 2009, n. 77/09 (relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013), ritenendo che le previsioni del DPEF e le risoluzioni parlamentari di approvazione ledessero le proprie attribuzioni costituzionali. Successivamente la Regione ha rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto riguardava le attribuzioni della Regione Calabria in relazione alla programmazione finanziaria statale contenuta nel DPEF 2010-2013 e nella delibera CIPE n. 77/09. La Regione lamentava che le scelte di allocazione delle risorse statali incidessero sulle proprie competenze finanziarie e programmatiche.
La decisione della Corte
Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dalla relativa accettazione della controparte produce l’estinzione del processo. La Corte prende atto della rinuncia e dell’accettazione dello Stato, dichiarando estinto il giudizio.
Il principio
Nel conflitto di attribuzioni tra enti, come nel ricorso in via principale, la parte ricorrente può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento prima della decisione. L’accettazione della controparte — necessaria perché il processo non si estingua automaticamente — determina la cessazione del giudizio senza pronuncia sul merito, lasciando impregiudicate le questioni costituzionali sollevate.
Domande e risposte
Cos’è il DPEF e perché una Regione può impugnarlo?
Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF, poi sostituito dal DEF) è l’atto con cui il Governo definisce gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio successivo, inclusa l’allocazione delle risorse tra livelli di governo. Se una Regione ritiene che le scelte del DPEF ledano le proprie attribuzioni costituzionali, può proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.
La delibera CIPE può essere impugnata in sede costituzionale?
Sì: se la delibera CIPE incide su attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni, queste possono sollevare conflitto di attribuzioni. Tuttavia, la Corte verifica preliminarmente se l’atto abbia un’autonoma attitudine lesiva della sfera di competenza regionale.
Cosa succede alle attribuzioni regionali dopo l’estinzione del processo?
L’estinzione lascia impregiudicate le questioni costituzionali sollevate: la Regione non rinuncia ai propri diritti costituzionali, ma solo al processo in corso. Potrà in futuro contestare atti analoghi con nuovi ricorsi.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni, parametro tipicamente invocato nei conflitti su DPEF e CIPE.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative, rilevante per le norme di programmazione finanziaria.
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