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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Bari sull’art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), che consente di rifiutare la consegna del cittadino italiano. La questione è inammissibile perché riguardava un mandato d’arresto in executivis, per cui la norma di rifiuto è facoltativa, non obbligatoria.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Bari era chiamata a decidere su un mandato d’arresto europeo (MAE) emesso da uno Stato membro nei confronti di un cittadino italiano. L’art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69/2005 prevede che la consegna del cittadino italiano possa essere rifiutata quando il MAE è emesso per l’esecuzione di una pena: il rimettente dubitava che questa regola violasse il principio di uguaglianza rispetto ai cittadini di altri paesi.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bari censurava l’art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69/2005 in riferimento all’art. 3 della Costituzione e all’art. 20 della Carta di Nizza, sostenendo che la facoltà di rifiuto creasse una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri nella procedura di consegna.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. La norma impugnata prevede una facoltà di rifiuto (non un obbligo) per i mandati in executivis. Il rimettente non ha dimostrato la rilevanza concreta della questione nel procedimento a quo: non è chiaro se la Corte d’appello intendesse esercitare questa facoltà o se il MAE rientrasse proprio in tale categoria.
Il principio
Nei giudizi incidentali, la questione di legittimità costituzionale di una norma che prevede una facoltà (non un obbligo) deve essere accompagnata da una motivazione specifica sulla rilevanza: il giudice rimettente deve spiegare perché l’esercizio o meno di quella facoltà condizioni la decisione del caso concreto. In difetto, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Cosa è il mandato d’arresto europeo?
Il MAE è uno strumento di cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati dell’Unione europea: consente a un paese di chiedere a un altro di consegnare una persona ricercata, per eseguire un processo o una condanna. È disciplinato dalla decisione quadro 2002/584/GAI e, in Italia, dalla legge n. 69/2005.
Quando uno Stato può rifiutare la consegna di un proprio cittadino?
L’art. 19 della legge n. 69/2005 prevede casi in cui l’Italia può (non deve) rifiutare la consegna del cittadino italiano, ad esempio quando il MAE è emesso per l’esecuzione di una pena detentiva e a condizione che il condannato possa scontarla in Italia. Si tratta di una facoltà, non di un divieto assoluto.
La questione potrebbe essere riproposta in futuro?
Sì, se un giudice rimettente dimostri in modo adeguato la rilevanza della questione, cioè che la decisione sulla consegna dipende dalla costituzionalità della norma. L’inammissibilità dichiarata dalla Corte non preclude un nuovo scrutinio in presenza di una motivazione più solida.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato in relazione alla differenza di trattamento tra cittadini italiani e stranieri nel MAE.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.