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La Corte dichiara incostituzionali due norme della legge regionale Puglia n. 36/2009 sui rifiuti: la prima consentiva alla Regione di regolamentare i criteri di assimilazione rifiuti speciali agli urbani «nelle more» degli indirizzi statali; la seconda derogava all’unità della gestione integrata. Entrambe violano la competenza esclusiva statale in materia ambientale.
Di cosa si tratta
La legge regionale pugliese n. 36/2009, che recepiva il Codice ambientale (d.lgs. n. 152/2006) in materia di rifiuti, prevedeva due disposizioni problematiche: la prima attribuiva alla Regione il potere di regolamentare provvisoriamente i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, in attesa degli indirizzi nazionali; la seconda consentiva la scissione tra la gestione della raccolta e del trasporto urbano e la concessione degli impianti, in deroga al principio di unicità del ciclo integrato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, e 6, comma 4, della legge regionale n. 36/2009 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione: la tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale, e la Regione non può intervenire con norme proprie.
La decisione della Corte
La Corte accoglie entrambe le censure. Per la norma sull’assimilazione dei rifiuti speciali: i criteri di assimilazione rientrano nella tutela dell’ambiente (competenza esclusiva statale), e la Regione non può sostituirsi allo Stato nemmeno in via provvisoria. Per la norma sulla gestione integrata: la scissione tra raccolta/trasporto e impianti viola l’art. 200, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, che impone la gestione integrata come principio fondamentale, anch’esso ricadente nella tutela ambientale.
Il principio
La disciplina dei rifiuti — sia la definizione dei criteri di assimilazione tra rifiuti speciali e urbani, sia l’organizzazione del ciclo di gestione integrata — rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Regioni non possono intervenire nemmeno in via provvisoria o derogatoria, neppure per colmare lacune dello Stato.
Domande e risposte
Cosa si intende per «assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani»?
I rifiuti speciali (prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali) possono essere assimilati ai rifiuti urbani qualora abbiano caratteristiche analoghe per qualità e quantità. L’assimilazione consente di smaltirli tramite il servizio pubblico di raccolta urbana; i criteri per questa assimilazione devono essere fissati dallo Stato.
Perché l’unità del ciclo integrato è un principio così importante?
Il ciclo integrato dei rifiuti — dalla raccolta allo smaltimento — deve essere gestito in modo unitario per garantire efficienza, economie di scala e una visione complessiva del sistema. La frammentazione tra chi raccoglie e chi gestisce gli impianti crea inefficienze e può favorire comportamenti opportunistici nel mercato della gestione rifiuti.
La Regione Puglia potrebbe emanare norme sui rifiuti in altri ambiti?
Sì, nei limiti della competenza residuale e concorrente. La Puglia può legiferare su aspetti organizzativi e gestionali non coperti dalla competenza esclusiva statale, ma non può modificare i principi fondamentali in materia ambientale stabiliti dallo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva dello Stato (secondo comma, lettera s).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.