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La Corte ammette il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal GUP del Tribunale di Perugia contro due note del Presidente del Consiglio dei ministri relative al segreto di Stato in un processo penale a carico di ex funzionari del SISMI. Il ricorso è ammissibile in fase di prima delibazione e viene trasmesso per la notifica al Presidente del Consiglio.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Perugia, nel corso di un processo penale a carico di un ex direttore del SISMI e di un ex collaboratore, aveva ricevuto due note del Presidente del Consiglio dei ministri (del 3 e del 22 dicembre 2009) con cui veniva confermata o ribadita l’apposizione del segreto di Stato su determinate informazioni. Il GUP riteneva che tali atti invadessero le attribuzioni costituzionali del potere giudiziario, e ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto riguardava se il Presidente del Consiglio avesse il potere di confermare il segreto di Stato con note indirizzate al giudice del processo penale, o se in tal modo invadesse le attribuzioni del potere giudiziario, che è indipendente nel condurre il processo e nell’acquisire le prove necessarie all’accertamento dei fatti.
La decisione della Corte
La Corte, in fase di prima delibazione (ammissibilità), ammette il ricorso: ritiene che il GUP del Tribunale di Perugia sia legittimato a proporre conflitto tra poteri e che il ricorso non sia manifestamente inammissibile. Dispone la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri per consentirgli di costituirsi e difendersi nel merito del conflitto.
Il principio
Il giudice penale è un «potere dello Stato» legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni quando ritenga che atti del potere esecutivo — come la conferma del segreto di Stato — incidano sulle proprie attribuzioni costituzionali di condurre il processo e di acquisire prove. La fase di ammissibilità non valuta il merito, ma solo se il ricorso non sia manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzioni tra poteri sorge quando un potere dello Stato (esecutivo, legislativo, giudiziario, o organi dotati di poteri costituzionali) ritiene che un altro abbia leso o menomato le sue attribuzioni costituzionali. La Corte risolve il conflitto determinando a quale potere spettino le attribuzioni contestate.
Il Presidente del Consiglio può apporre il segreto di Stato in un processo penale?
Sì, il Presidente del Consiglio è l’autorità competente ad apporre e a confermare il segreto di Stato (legge n. 124/2007 sui servizi di informazione). Tuttavia, quando l’apposizione del segreto priva il giudice penale di elementi essenziali per il processo, si pone un problema di bilanciamento tra segreto di Stato e diritto alla prova nel processo.
Come si conclude tipicamente un conflitto di questa natura?
La Corte, dopo la fase di ammissibilità, valuta il merito del conflitto e stabilisce a quale potere spetta l’attribuzione contestata. Se dà ragione al giudice, l’atto del Presidente del Consiglio può essere annullato; se dà ragione all’esecutivo, il giudice dovrà rispettare il segreto. Nel caso del SISMI a Perugia il procedimento era ancora in fase iniziale al momento dell’ordinanza.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla prova nel processo.
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova.
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