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Il processo si estingue per rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso. La Regione Abruzzo aveva abrogato le norme impugnate (artt. 21 e 22, l.r. n. 1/2010 in materia di proroga del servizio dei dirigenti regionali), venendo meno la materia del contendere.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato due disposizioni della legge finanziaria regionale dell’Abruzzo 2010, che consentivano ai direttori regionali di restare in servizio oltre i limiti di età pensionabile per tutta la durata della legislatura, e che equiparavano il personale di strutture speciali di supporto alla dirigenza. Secondo la Presidenza del Consiglio, le norme invadevano la competenza statale esclusiva in materia previdenziale (art. 117, comma 2, lett. o) Cost.) e violavano i principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contestava gli artt. 21 (commi 1-4) e 22 (comma 4) della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma 2, lett. o) della Costituzione. La Regione Abruzzo non si è costituita nel giudizio.
La decisione della Corte
La Regione Abruzzo ha abrogato le norme impugnate con la legge regionale n. 14 del 2010 (art. 2). Il Presidente del Consiglio ha quindi rinunciato al ricorso. In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Il principio
Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la parte resistente non si è costituita in giudizio, il processo si estingue senza che la Corte entri nel merito della questione di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa succede se una regione abroga la legge impugnata durante il giudizio?
Se il ricorrente ritiene che l’abrogazione soddisfi le proprie pretese, può rinunciare al ricorso. Se anche la parte resistente non si è costituita, il processo si estingue.
La Corte ha esaminato nel merito le norme abruzzesi sulla pensione dei dirigenti?
No. Il giudizio si è chiuso con una dichiarazione di estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulla legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
La materia previdenziale è di competenza statale esclusiva?
Sì. L’art. 117, comma 2, lettera o) della Costituzione riserva al legislatore statale la disciplina del sistema pensionistico e della previdenza sociale, comprese le condizioni per la permanenza in servizio dei lavoratori.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
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