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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile (per i parametri artt. 25 e 101 Cost.) e manifestamente infondata (per l’art. 3 Cost.) la questione sull’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare che abbia già definito con rito abbreviato la posizione di un coimputato nel medesimo reato. La disciplina vigente dell’art. 34 c.p.p. non impone tale ulteriore causa di incompatibilità.

Di cosa si tratta

Il GUP del Tribunale di Roma si trova a celebrare l’udienza preliminare nei confronti di un imputato, dopo aver già giudicato — in giudizio abbreviato — il suo coimputato nel medesimo reato (detenzione di stupefacenti). Il difensore eccepisce che il giudice sarebbe incompatibile: avendo già valutato il fatto nel merito, non potrebbe essere imparziale nel secondo procedimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Roma impugna l’art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a celebrare l’udienza preliminare del giudice che abbia già definito con sentenza di giudizio abbreviato la posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato. Parametri: artt. 3, 25 e 101 della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., perché il giudice rimettente non ha argomentato affatto sulla violazione di questi parametri. Con riguardo all’art. 3 Cost., la questione è manifestamente infondata: la Corte ha già chiarito in precedenti pronunce (ordinanze nn. 490 e 367 del 2002) che la partecipazione al giudizio abbreviato di un coimputato non comporta, di per sé, un condizionamento tale da imporre l’incompatibilità del giudice nell’udienza preliminare successiva.

Il principio

L’incompatibilità del giudice prevista dall’art. 34 c.p.p. non è estensibile per via interpretativa alla fattispecie in cui il GUP abbia già pronunciato sentenza abbreviata sul coimputato: la norma censurata non viola il principio di ragionevolezza né l’imparzialità garantita dalla Costituzione.

Domande e risposte

Quando scatta l’incompatibilità del giudice nel processo penale?

L’art. 34 c.p.p. prevede incompatibilità quando il giudice ha compiuto atti di valutazione nel medesimo procedimento (ad es. ha esercitato funzioni di GIP). Non è invece automaticamente incompatibile solo perché ha già giudicato un coimputato in un procedimento separato.

Perché la questione è inammissibile per l’art. 25 Cost.?

Il rimettente si è limitato a citare il parametro senza spiegare come la norma lo violerebbe. La Corte esige una motivazione specifica sulla non manifesta infondatezza: l’assenza di argomenti rende inammissibile la questione.

La sentenza del giudizio abbreviato “contamina” l’udienza preliminare successiva?

No, secondo la Corte. La valutazione operata in abbreviato riguarda la posizione del singolo imputato, non costituisce una predelibazione della responsabilità del coimputato, e non impone un diverso assetto delle incompatibilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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