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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Le Regioni Piemonte, Toscana e Marche avevano impugnato l’art. 40 del d.lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta) nella parte in cui estende alle Regioni i limiti percentuali sugli incarichi dirigenziali a soggetti esterni. La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni (per difetto di delega) e non fondate le altre: la norma è riconducibile all’ordinamento civile (materia statale esclusiva) e non invade l’autonomia regionale sull’organizzazione.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. «riforma Brunetta» del pubblico impiego) ha esteso alle amministrazioni regionali la disciplina degli incarichi dirigenziali esterni, fissando limiti percentuali (10% della dotazione organica per la prima fascia e 8% per la seconda) e dando precise regole su durata e qualificazione dei soggetti incaricabili. Le Regioni sostenevano che ciò invadesse la loro competenza esclusiva sull’organizzazione amministrativa.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Piemonte, Toscana e Marche hanno impugnato l’art. 40, comma 1, lettera f), e l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 (terzo e quarto comma) e 119 della Costituzione, contestando sia eccessi di delega sia invasioni della competenza regionale in materia di organizzazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 76 Cost. (eccesso di delega), promosse da Toscana e Marche, per difetto di adeguata motivazione. Ha dichiarato non fondate le questioni sul riparto di competenze (artt. 117, 119 Cost.): la norma disciplina i profili fondamentali del rapporto con il dirigente esterno (durata, qualificazione, corrispettivo) e è riconducibile all’ordinamento civile, materia di esclusiva competenza statale.

Il principio

La disciplina degli aspetti sostanziali degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni (durata, requisiti, compenso) attiene all’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), non all’organizzazione amministrativa regionale, e quindi può essere regolata dallo Stato con norme uniformi applicabili anche alle Regioni.

Domande e risposte

Cosa sono gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni?

Sono incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni a persone non appartenenti ai propri ruoli dirigenziali, per coprire posizioni di vertice o funzioni specialistiche. La legge ne limita il numero (percentuale sulla dotazione organica) e fissa requisiti di qualificazione.

Perché le Regioni ritenevano la norma incostituzionale?

Perché sostenevano che la disciplina delle modalità di accesso ai ruoli dirigenziali regionali appartenesse alla loro competenza esclusiva residuale in materia di organizzazione amministrativa (art. 117, quarto comma, Cost.).

Come ha risposto la Corte?

Ha chiarito che la norma non regola «l’accesso» agli incarichi dirigenziali (competenza regionale), bensì gli aspetti fondamentali del rapporto contrattuale con il dirigente esterno (durata, qualificazione, corrispettivo), che attengono all’ordinamento civile (competenza esclusiva statale).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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