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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sull’assicurazione obbligatoria RC auto, che esclude dall’indennizzo del Fondo di garanzia i trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo. La questione richiedeva un intervento additivo rimesso alla discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Un soggetto rimasto gravemente ferito come terzo trasportato su una motocicletta priva di assicurazione aveva citato in giudizio il conducente. La legge n. 990 del 1969 sull’assicurazione obbligatoria RC auto garantisce il risarcimento tramite il Fondo di garanzia vittime della strada solo per chi è trasportato “contro la propria volontà”, escludendo chi era semplicemente inconsapevole della mancanza di copertura assicurativa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 1, terzo comma, e 19, lettera b), della legge n. 990 del 1969, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende il diritto all’indennizzo anche ai trasportati inconsapevoli della circolazione illegale, oltre ai soli trasportati contro la propria volontà.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, in quanto richiedeva un intervento additivo in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Per sanare il vizio erano astrattamente possibili più soluzioni: o la soppressione della limitazione introdotta nel 1976, o l’inserimento dei trasportati inconsapevoli tra i beneficiari, analogamente a quanto già previsto dall’art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale che richiede un intervento additivo è manifestamente inammissibile quando non vi è un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma più possibili rimedi tra cui il legislatore ha ampia discrezionalità di scelta.

Domande e risposte

Chi ha diritto all’indennizzo del Fondo di garanzia per danni da veicolo non assicurato?

In base alla legge n. 990 del 1969 (nel testo vigente al momento del sinistro), i terzi danneggiati non trasportati e i trasportati “contro la propria volontà”: erano esclusi i trasportati consapevoli della mancanza di assicurazione, nonché quelli semplicemente inconsapevoli della circolazione illegale.

Cosa si intende per “intervento additivo non costituzionalmente obbligato”?

Un intervento con cui la Corte dovrebbe aggiungere alla norma impugnata una previsione che il legislatore avrebbe potuto disciplinare in modi diversi. In tali casi la Corte non può sostituirsi al legislatore e dichiara la questione inammissibile.

La situazione dei trasportati inconsapevoli è poi cambiata?

Sì: il d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) ha ridisciplinato la materia e, come ricorda la Corte stessa, l’art. 283 prevede già una disciplina più ampia per le vittime di veicoli non assicurati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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