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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, che vieta la sospensione del processo tributario per pendenza di un procedimento penale. La questione era inammissibile per più ragioni: erronea individuazione della norma da censurare, mancata motivazione sulla rilevanza e molteplicità di soluzioni costituzionalmente possibili.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento IVA, una società aveva chiesto la sospensione del giudizio tributario perché la sua documentazione era stata sequestrata dalla Procura della Repubblica. La Commissione tributaria di Napoli aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, che in linea generale vieta tale sospensione.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questione di legittimità dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, lamentando la compressione del diritto di difesa del contribuente che, a differenza dell’imputato nel processo penale, non può ottenere la sospensione del processo per effettuare accertamenti sui fatti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per plurimi profili: l’erronea individuazione della norma da censurare (il divieto effettivo discende dall’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, non dall’art. 39 impugnato); la mancata motivazione sulla rilevanza con riferimento ai poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 del d.lgs. n. 546; la molteplicità di soluzioni costituzionalmente praticabili per rimediare al vizio denunciato; l’assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente individua erroneamente la norma da censurare (aberratio ictus): la caducazione della norma impugnata non eliminerebbe il vizio denunciato, che dipende da una diversa disposizione; inoltre l’assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata rende la questione priva dei requisiti minimi di ammissibilità.

Domande e risposte

Cosa si intende per aberratio ictus nella questione di legittimità costituzionale?

Si verifica quando il giudice rimettente impugna una norma che, anche se eliminata dall’ordinamento, non risolverebbe il problema di incostituzionalità denunciato, perché quest’ultimo dipende da una norma diversa da quella censurata.

Può un contribuente ottenere la sospensione del processo tributario per attendere la definizione del processo penale?

In linea generale no: il principio del “doppio binario” tra processo penale e tributario vieta tale sospensione. La norma che lo dispone è l’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, non il solo art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Perché la Corte ha ritenuto che mancasse una soluzione costituzionalmente obbligata?

Perché per rimediare al vizio erano astrattamente possibili più interventi legislativi diversi: il legislatore aveva ampio margine di scelta su come bilanciare le esigenze del processo tributario e di quello penale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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