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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 27 della legge della Regione Liguria n. 57/2009, che escludeva dall’obbligo di autorizzazione gli studi medici e odontoiatrici privati. Il processo si è concluso con la dichiarazione di estinzione, dopo che il Governo – a fronte di modifiche legislative intervenute – ha rinunciato al ricorso, rinuncia accettata dalla Regione.

Di cosa si tratta

La legge regionale ligure del 2009 aveva introdotto due nuovi commi nell’art. 2 della l.r. n. 20 del 1999, stabilendo che gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotti in forma singola o associata non richiedono l’autorizzazione sanitaria prevista dalla legge regionale. Il Governo aveva contestato che ciò contrastasse con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27 della legge della Regione Liguria 25 novembre 2009, n. 57, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma regionale esorbitasse dalla competenza concorrente in materia di tutela della salute violando i principi fondamentali statali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi costituzionali, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio, seguita dall’accettazione della Regione Liguria, determina l’estinzione del giudizio.

Il principio

La rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale (art. 23 norme integrative).

Domande e risposte

Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale?

Perché la norma regionale escludeva gli studi medici privati dall’obbligo di autorizzazione sanitaria, discostandosi dagli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, che prevedono tale obbligo per le strutture che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o diagnostica complessa.

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

Come indicato nella delibera del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2010, erano venute meno le ragioni del ricorso, presumibilmente a seguito di modifiche normative o chiarimenti applicativi intervenuti nel frattempo.

Cosa significa «estinzione del processo»?

Significa che il giudizio costituzionale si chiude senza una decisione nel merito: la Corte non esamina se la norma regionale fosse o meno incostituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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