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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 11, comma 5, e 57, commi 1, 2 e 3, della legge finanziaria 2010 della Regione Marche. Il primo stabilizzava per legge risorse destinate al trattamento accessorio del personale regionale in materie riservate alla contrattazione collettiva; il secondo imponeva limiti di potenza agli impianti di cogenerazione, in contrasto con i principi statali in materia di produzione energetica.
Di cosa si tratta
Con la legge finanziaria 2010 (n. 31/2009), la Regione Marche aveva introdotto due disposizioni: la prima dichiarava stabile e certa la retribuzione accessoria di particolari categorie di dipendenti regionali (assistenti di gruppi politici, autisti, ecc.), incidendo su materie che spettano alla contrattazione collettiva; la seconda imponeva un limite di potenza termica agli impianti di cogenerazione autorizzabili in Regione, derogando così ai principi fissati dal decreto legislativo n. 387 del 2003 sulla produzione di energia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, comma 5, e 57, comma 1, della legge della Regione Marche n. 31 del 2009, deducendo la violazione degli artt. 117, commi primo, secondo lettera l), e terzo, e 120, primo comma, della Costituzione. La norma sul trattamento accessorio interferiva con la contrattazione collettiva nazionale (ordinamento civile, competenza esclusiva statale); la norma sull’energia contrastava con i principi fondamentali della legislazione statale in materia concorrente di produzione energetica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 5, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), nonché dell’art. 57, commi 1, 2 e 3, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di produzione di energia. L’illegittimità dei commi 2 e 3 dell’art. 57 è stata dichiarata in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, in quanto tali commi introducevano mere deroghe alla norma principale invalidata.
Il principio
Una legge regionale non può stabilizzare con norma unilaterale le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, materia riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Parimenti, la regione non può imporre limiti di potenza agli impianti energetici in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Domande e risposte
Può una regione modificare per legge il trattamento economico accessorio del proprio personale?
No: la materia rientra nell’ordinamento civile e nella contrattazione collettiva, riservati alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Cosa si intende per dichiarazione di illegittimità consequenziale?
L’art. 27 della legge n. 87 del 1953 consente alla Corte di estendere l’illegittimità a norme che, pur non direttamente impugnate, non possono sopravvivere alla caducazione della norma principale di cui costituiscono mera deroga o specificazione.
Qual era il vizio degli articoli sulla cogenerazione?
L’art. 57 della legge marchigiana imponeva un limite di potenza termica che contrastava con il principio fondamentale in materia di produzione energetica espresso dall’art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 387 del 2003, violando la competenza concorrente regolata dall’art. 117, terzo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, parametro principale della decisione
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni, invocato in via subordinata dal ricorrente
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