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Il Giudice di pace di Trieste aveva sollevato, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, questione sulla legittimità del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis TU Immigrazione). La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: molte censure erano generiche, alcune norme invocate come parametro erano state erroneamente indicate e mancava adeguata motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Trieste, in un procedimento penale a carico di un cittadino straniero imputato del reato di ingresso e soggiorno illegale, ha censurato l’art. 10-bis del TU Immigrazione sotto molteplici profili: irragionevolezza, violazione della funzione rieducativa della pena, lesione del diritto di difesa, contrasto con norme internazionali recepite in Costituzione tramite l’art. 117.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 comma 2, 27 e 117 della Costituzione, contestando sotto vari profili la scelta legislativa di penalizzare la clandestinità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Molte censure erano generiche e non motivate; alcune norme internazionali richiamate come parametro interposto tramite l’art. 117 Cost. erano state erroneamente identificate (confondendo la Convenzione ONU del 1948 con altri strumenti). La motivazione complessiva non raggiungeva il livello minimo richiesto.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono individuare con precisione le norme parametro, incluse quelle interposte richiamate tramite l’art. 117 Cost.; l’erronea o generica indicazione dei parametri rende inammissibile la questione.
Domande e risposte
Cosa prevede il reato di cui all’art. 10-bis TU Immigrazione?
Punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene in Italia in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Quali erano le critiche del Giudice di pace di Trieste?
Tra le altre: la pena pecuniaria sarebbe inutile per chi non ha redditi; la norma non permetterebbe all’imputato di dimostrare cause di giustificazione; ci sarebbero disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie analoghe; la norma punirebbe una condizione personale anziçhé un fatto.
Perché la Corte non ha esaminato il merito?
Per difetti formali: le censure erano generiche, le norme parametro erano state indicate in modo errato (ad es. confondendo la Dichiarazione universale ONU con altri trattati) e non era dimostrata adeguatamente la rilevanza della questione nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro invocato
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, parametro invocato
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