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Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato, con quattro ordinanze, questioni di legittimità dell’art. 10-bis TU Immigrazione. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure sulla preclusione dell’oblazione e sulla mancanza di disciplina transitoria; ha dichiarato manifestamente infondate le censure sull’art. 27 Cost. (rieducazione) e sull’art. 3 Cost. (ragionevolezza della criminalizzazione).
Di cosa si tratta
Con quattro ordinanze di analogo tenore, il Giudice di pace di Trieste ha censurato il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998) da angolazioni diverse: impossibilità di pagare l’ammenda per lo straniero privo di reddito, esclusione dell’oblazione, mancata disciplina transitoria per chi era già clandestino all’entrata in vigore della norma, e irragionevolezza complessiva della scelta di criminalizzare la clandestinità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Trieste (quattro ordinanze iscritte ai nn. 130, 131, 132 e 135 del registro ordinanze 2010) ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 comma 2, 27 e 117 della Costituzione sull’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998.
La decisione della Corte
La Corte ha operato una distinzione: ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’esclusione dell’oblazione e sulla mancanza di disciplina transitoria (per difetti di motivazione); ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 27 Cost. (la pena pecuniaria assolve comunque alla sua funzione anche se l’interessato non può pagarla) e sull’art. 3 Cost. (la criminalizzazione della clandestinità non è irragionevole).
Il principio
La previsione di una pena pecuniaria a carico di soggetti privi di reddito non è di per sé incostituzionale; la scelta di criminalizzare l’ingresso e il soggiorno illegale rientra nella discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole.
Domande e risposte
Cos’è l’oblazione?
È un istituto che consente all’imputato di estinguere il reato pagando una somma di denaro prima dell’apertura del dibattimento (art. 162 c.p.). Per il reato di cui all’art. 10-bis, l’oblazione è esclusa.
Perché la Corte ha dichiarato infondata la censura sulla rieducazione?
Perché l’inidoneità della pena pecuniaria a sortire effetti pratici su chi è privo di reddito non equivale a una violazione del principio rieducativo: la funzione della pena non si esaurisce nella rieducazione e la sua eseguibilità è questione distinta dalla sua legittimità.
La criminalizzazione della clandestinità è costituzionalmente legittima?
Secondo questa pronuncia sì: la scelta del legislatore di elevare a reato il fatto dell’ingresso e del soggiorno irregolare non supera la soglia dell’irragionevolezza manifesta, rientrando nell’esercizio della discrezionalità legislativa in materia di immigrazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, parametro invocato
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