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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge pugliese che consentiva alle aziende sanitarie regionali di reimpiegare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per nuove assunzioni. Tale meccanismo violava i principi statali di coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Puglia n. 27 del 2009 prevedeva che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale del Servizio sanitario regionale negli anni 2009 e 2010 fossero messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40%, per essere poi ridistribuiti sulla base di specifici fabbisogni. In sostanza, la norma permetteva di reinvestire in nuove assunzioni l’intero ammontare dei risparmi sul personale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge pugliese n. 27 del 2009, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma regionale si poneva in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, specificamente con l’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 e con l’art. 2, commi 71 e 73, della legge n. 191 del 2009.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009. Destinando l’intero ammontare dei minori costi da cessazioni a nuove assunzioni, la norma non rispettava i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.

Il principio

Le regioni, nell’esercizio della loro competenza in materia sanitaria, sono tenute a rispettare i principi fondamentali statali in tema di coordinamento della finanza pubblica; una norma regionale che reinveste integralmente i risparmi sul personale sanitario in nuove assunzioni si pone in contrasto con tali principi, anche se formalmente richiama i limiti di spesa statali.

Domande e risposte

Può una regione decidere autonomamente come impiegare i risparmi del personale sanitario?

No: la materia è assoggettata ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato, che limitano la possibilità di reinvestire integralmente i risparmi da cessazioni in nuove assunzioni.

Perché la Corte ha ritenuto che la norma non rispettasse i principi statali pur richiamandoli espressamente?

Il richiamo formale ai principi statali non è sufficiente se il meccanismo previsto dalla norma regionale è in concreto incompatibile con essi. La restituzione integrale dei risparmi in nuove assunzioni contraddiceva de facto le disposizioni statali sul contenimento della spesa per il personale.

Qual è la competenza legislativa in materia di tutela della salute?

È una competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: spetta allo Stato determinare i principi fondamentali e alle regioni disciplinare la materia nel rispetto di tali principi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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