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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali i commi 2, 3 e 12 dell’art. 3 della legge regionale sarda n. 3/2009 (programmi di stabilizzazione del precariato negli enti locali e inquadramento dei dipendenti a tempo determinato), per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Dichiara invece non fondate le questioni sugli altri commi dello stesso articolo e sull’art. 9.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 aveva introdotto disposizioni per il superamento del precariato nel settore pubblico regionale e locale. L’art. 3 limitava il ricorso a contratti a tempo determinato, autorizzava la Regione a finanziare stabilizzazioni e prevedeva l’inquadramento di dipendenti a termine già concorsuali. L’art. 9 riguardava l’autonomia scolastica regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 3, commi 1, 2, 3 e 12, e l’art. 9, commi 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 3/2009, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., nonché agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale sardo e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara incostituzionali i commi 2, 3 e 12 dell’art. 3: queste disposizioni disciplinano la stabilizzazione dei precari degli enti locali e l’inquadramento nei ruoli stabili, materia che attiene all’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.), di competenza esclusiva statale. Dichiara non fondate le questioni sul comma 1 (limiti quantitativi ai contratti a termine) e sugli artt. 9, commi 3 e 4 (autonomia scolastica regionale).

Il principio

La stabilizzazione del personale precario degli enti locali e l’inquadramento nei ruoli a tempo indeterminato attengono all’ordinamento del rapporto di lavoro pubblico, materia di ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni – anche a statuto speciale – non possono legiferare in deroga alla normativa statale sui contratti a termine nella pubblica amministrazione.

Domande e risposte

Perché i commi 2, 3 e 12 sono stati dichiarati incostituzionali ma non il comma 1?

Il comma 1 disciplinava limiti organizzativi interni alla Regione (percentuale massima di contratti a termine), rientrando nell’autonomia organizzativa regionale. I commi 2, 3 e 12 invece prevedevano la stabilizzazione dei precari degli enti locali e l’inquadramento nel ruolo stabile: scelte che incidono sull’ordinamento del rapporto di lavoro pubblico, materia statale.

Cosa disciplina l’art. 9 della legge regionale sarda dichiarato non incostituzionale?

L’art. 9 riguardava le modalità di gestione del personale scolastico regionale, ritenute dalla Corte rientranti nell’autonomia organizzativa della Regione Sardegna rispetto alle istituzioni scolastiche di propria competenza.

Le Regioni possono stabilizzare i propri dipendenti precari?

Solo nei limiti della normativa statale: il d.l. n. 78/2009 fissava come termine per le stabilizzazioni il 31 dicembre 2010. La Regione Sardegna non poteva dettare una disciplina difforme rispetto a quella statale per i dipendenti degli enti locali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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