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Con la sentenza n. 215 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4 del d.l. anticrisi n. 78/2009, nella parte in cui attribuiva allo Stato poteri di autorizzazione sulle infrastrutture energetiche strategiche senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, in violazione del riparto costituzionale di competenze e del principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 78/2009 (convertito dalla legge n. 102/2009 e poi modificato dal d.l. n. 103/2009) prevedeva all’art. 4 una procedura di autorizzazione statale accelerata per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per le infrastrutture elettriche strategiche (in particolare la rete ad alta tensione gestita da TERNA). Le Regioni Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato la norma sostenendo che invadesse le loro competenze legislative in materia di energia e governo del territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, come modificato dal d.l. n. 103/2009 (conv. l. n. 141/2009). Parametri: artt. 117, terzo comma (legislazione concorrente in materia di energia e governo del territorio), e 118, secondo e terzo comma, della Costituzione (principio di sussidiarietà e leale collaborazione). Ricorrenti: Regioni Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Provincia autonoma di Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78/2009, nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 103/2009. Pur ammettendo che lo Stato può attrarre a sé in via di sussidiarietà la funzione autorizzatoria per infrastrutture di interesse nazionale, ha ritenuto che la norma impugnata non prevedesse forme di intesa o coinvolgimento delle Regioni sufficienti a rispettare il principio di leale collaborazione richiesto dalla Costituzione.
Il principio
L’attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative normalmente regionali è legittima solo se la legge statale prevede adeguate procedure di coinvolgimento delle Regioni (intesa, accordo, partecipazione): in caso contrario, la norma statale viola gli artt. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione.
Domande e risposte
Cosa è il principio di sussidiarietà verticale nel diritto costituzionale italiano?
L’art. 118 Cost. consente allo Stato di attrarre a livello centrale funzioni amministrative che per loro natura richiedono un esercizio unitario, anche se tali funzioni ricadono normalmente in materie di competenza regionale. Questa «attrazione in sussidiarietà» deve però essere accompagnata da meccanismi di coinvolgimento delle Regioni.
Perché l’art. 4 del d.l. 78/2009 era incostituzionale?
Perché attribuiva allo Stato il potere di autorizzare le infrastrutture strategiche (in particolare le linee elettriche ad alta tensione) senza prevedere un’intesa con le Regioni o comunque forme di leale collaborazione. La Corte ha ribadito che, anche nelle materie di interesse nazionale, il raccordo con le Regioni è un requisito costituzionalmente necessario.
TERNA poteva costruire le linee elettriche senza il consenso regionale?
No. La sentenza ha chiarito che le autorizzazioni per le infrastrutture della rete elettrica nazionale non possono essere rilasciate dallo Stato in modo unilaterale: occorre un procedimento che garantisca il coinvolgimento delle Regioni interessate, in ossequio agli artt. 117 e 118 Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni; energia e governo del territorio come materie concorrenti
- Art. 118 della Costituzione — sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
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