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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo di rendiconto annuale imposto dalla Regione Calabria alle Province per le risorse trasferite a fronte delle funzioni conferite: la sanzione della sospensione dei trasferimenti in caso di omessa rendicontazione è compatibile con l’autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Calabria n. 40 del 2008 aveva modificato una precedente norma regionale imponendo alle Province un obbligo di rendiconto annuale (entro il 15 marzo dell’anno successivo) sulle risorse trasferite per l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite con legge regionale. In caso di mancata presentazione del rendiconto, scattava la sospensione della prima rata semestrale dei trasferimenti dell’anno successivo. Il TAR Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che tale meccanismo ledesse l’autonomia finanziaria delle Province.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 40 del 2008, modificativo dell’art. 26 della legge regionale n. 9 del 2007, in riferimento agli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione, lamentando che l’obbligo di rendicontazione e la sanzione della sospensione delle erogazioni fossero incompatibili con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Province.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La norma impugnata si limita a subordinare il trasferimento di risorse regionali a un obbligo di rendiconto che è funzionale al controllo sull’uso corretto delle risorse pubbliche. La Regione, trasferendo le funzioni agli enti locali, ha mantenuto un potere di vigilanza che è connaturato al sistema di finanziamento tramite trasferimenti e non viola l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.
Il principio
Quando una Regione trasferisce funzioni amministrative alle Province finanziandole con risorse proprie, può legittimamente prevedere un obbligo di rendicontazione e la sospensione temporanea dei trasferimenti in caso di inadempimento, senza che ciò leda l’autonomia finanziaria degli enti locali garantita dall’art. 119 Cost., purché la sanzione sia proporzionata e non impedisca l’esercizio delle funzioni conferite.
Domande e risposte
Le Regioni possono sospendere i trasferimenti alle Province?
Sì, a condizione che la sospensione sia legata a un inadempimento specifico (come la mancata presentazione del rendiconto) e sia proporzionata. Non viola l’autonomia finanziaria costituzionale perché le risorse sospese sono quelle che la Regione ha volontariamente trasferito per finanziare funzioni delegate.
Cosa tutela l’art. 119 della Costituzione?
L’art. 119 Cost. garantisce a Comuni, Province e Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilendo che essi dispongano di risorse proprie sufficienti a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. La norma non vieta però che il finanziamento di funzioni delegate sia condizionato alla rendicontazione.
Cosa sono le funzioni conferite alle Province con legge regionale?
Si tratta di funzioni amministrative che la Regione Calabria aveva trasferito alle Province (in materia di sviluppo economico, territorio, servizi alla persona) attuando il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. La Regione manteneva il finanziamento e il controllo sul corretto utilizzo delle risorse.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — definisce Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come enti costitutivi della Repubblica
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà per il conferimento delle funzioni amministrative
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti locali
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