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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente inammissibili e parzialmente non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto sull’art. 79 del d.l. n. 112/2008, che condizionava l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale alla stipula di un patto Stato-Regioni. Una questione è cessata per sopravvenuta modifica normativa; le restanti non violano le competenze regionali in materia sanitaria.

Di cosa si tratta

Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avviene attraverso un sistema di intese Stato-Regioni. L’art. 79 del d.l. n. 112/2008 subordinava l’accesso delle Regioni alle risorse integrative per gli anni 2010 e 2011 alla stipula di una specifica intesa entro il 31 ottobre 2008 e imponeva alle Regioni di adottare misure di efficientamento e contenimento dei costi sanitari. La Regione Veneto aveva impugnato la norma, ritenendola lesiva delle proprie competenze costituzionali in materia di sanità.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, commi 1-bis e 1-ter, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, in riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 79, comma 1-bis, lettera c), per intervenuta modifica legislativa (d.l. n. 78/2009); dichiara cessata la materia del contendere sul comma 1-ter (limitatamente alle parole «entro il 15 ottobre 2009»), anch’esso modificato; dichiara non fondate le restanti questioni sul comma 1-bis. La norma, condizionando il finanziamento integrativo alla stipula di un patto e all’adozione di misure di efficientamento, non viola le competenze regionali ma esercita legittimamente la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute come livello essenziale di assistenza.

Il principio

Lo Stato può condizionare il finanziamento integrativo del SSN a intese con le Regioni e all’adozione di misure di efficientamento senza violare le competenze regionali in materia sanitaria, purché la disciplina resti nell’alveo del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Domande e risposte

Lo Stato può condizionare i fondi sanitari alle Regioni?

Sì. Nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, lo Stato può vincolare l’erogazione di risorse integrative all’adozione da parte delle Regioni di misure di efficientamento e al rispetto di intese concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Cosa succede quando una norma impugnata viene modificata durante il giudizio costituzionale?

Se la modifica fa venire meno l’oggetto del contendere, la Corte dichiara cessata la materia del contendere o inammissibile la questione. Se la modifica non elimina le censure, il giudizio prosegue sul testo vigente.

La sanità è di competenza statale o regionale?

La tutela della salute è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali e i livelli essenziali di assistenza, le Regioni esercitano la legislazione di dettaglio e gestiscono il Servizio sanitario regionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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