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La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da Emilia-Romagna e Calabria sugli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del d.l. n. 112/2008, che riorientavano il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) verso interventi di rilevanza strategica nazionale, revocando le precedenti assegnazioni. La gestione del FAS rientra nella competenza statale di programmazione della spesa pubblica.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008) ha introdotto gli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies per riconcentrare il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su interventi di rilevanza strategica nazionale, revocando le assegnazioni deliberate dal CIPE a favore di programmi regionali. Le Regioni Emilia-Romagna e Calabria — che avevano già programmato la destinazione di quei fondi — hanno impugnato le norme lamentando la violazione del loro autonomia finanziaria e del principio di affidamento.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Emilia-Romagna e Calabria hanno impugnato gli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del d.l. n. 112/2008 per violazione degli artt. 3, 11, 97, 117, 118 e 119 Cost., dei principi di leale collaborazione, affidamento e certezza del diritto, dell’art. 249 del Trattato CE e degli artt. 9, 13, 15, 32, 33 del Reg. CE n. 1083/2006 (fondi strutturali). Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le questioni della Regione Calabria fondate sull’art. 97 Cost. e dichiara non fondate tutte le altre questioni: la gestione e riorientazione del FAS rientra nella potestà statale di programmazione della spesa pubblica e non viola né l’autonomia finanziaria regionale né il diritto dell’Unione europea.
Il principio
Il Fondo per le aree sottoutilizzate è una risorsa di bilancio statale: lo Stato è costituzionalmente legittimato a riorientarne la destinazione verso interventi di interesse nazionale, anche revocando assegnazioni precedentemente deliberate dal CIPE, senza che ciò costituisca violazione dell’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost. o dei principi europei sui fondi strutturali.
Domande e risposte
Che cos’è il FAS (oggi FSC)?
È il Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito per finanziare interventi di sviluppo nelle aree in ritardo economico. È una risorsa di bilancio statale che il CIPE assegna per programmi e progetti, sia nazionali sia regionali. Oggi è denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
Le Regioni possono fare affidamento sulle assegnazioni CIPE?
Non in modo assoluto: il legislatore statale può riorientare la destinazione dei fondi FAS per ragioni di interesse nazionale, anche modificando o revocando delibere CIPE precedenti. Il principio di affidamento non si trasforma in un diritto quesito sulle assegnazioni future.
I fondi strutturali europei erano coinvolti?
I ricorrenti evocavano il Regolamento CE n. 1083/2006 sui fondi strutturali, ma la Corte ha chiarito che il FAS è una risorsa nazionale distinta dai fondi europei: la sua gestione non è soggetta ai vincoli del regolamento europeo invocato e la questione è stata dichiarata non fondata anche sotto questo profilo.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della P.A. (inammissibile per Calabria)
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