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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui non include i beni del patrimonio indisponibile delle Regioni tra quelli sottratti ai poteri sostitutivi statali in materia di reti di comunicazione elettronica. La disposizione violava la competenza regionale sul proprio patrimonio.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 112/2008 (manovra economica estiva) conteneva, all’art. 2, comma 14, una disposizione che consentiva l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica anche sui beni del demanio e del patrimonio degli enti territoriali. Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana avevano impugnato la norma lamentando che essa non distinguesse tra patrimonio disponibile e indisponibile delle Regioni, comprimendo illegittimamente la loro autonomia.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato l’art. 2, comma 14, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non escludeva il patrimonio indisponibile regionale dall’ambito di applicazione della norma che consentiva interventi statali sulle infrastrutture di comunicazione.
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, d.l. n. 112/2008 nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra quelli sottratti all’applicazione della disposizione impugnata. Per il resto, le questioni sono dichiarate infondate o inammissibili.
Il principio
Il legislatore statale, nel disciplinare l’installazione di reti di comunicazione elettronica su beni pubblici territoriali, non può estendere i propri poteri ai beni del patrimonio indisponibile delle Regioni, che rimangono nella disponibilità e sotto la tutela regionale.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra patrimonio disponibile e indisponibile?
Il patrimonio disponibile comprende i beni degli enti pubblici che possono essere alienati e concessi liberamente. Il patrimonio indisponibile comprende beni destinati a funzioni pubbliche specifiche (ospedali, edifici scolastici, ecc.) che non possono essere sottratti alla loro destinazione senza legge.
Lo Stato può imporre l’installazione di reti di comunicazione sui beni regionali?
Sì, ma non sui beni del patrimonio indisponibile delle Regioni. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma statale nella parte in cui non distingueva tra le due categorie di beni.
Qual era la materia contestata?
La materia era la disciplina delle reti di comunicazione elettronica (fibra ottica, antenne, ecc.), che appartiene alla competenza esclusiva statale, ma con limiti nella misura in cui incide sul patrimonio degli enti regionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria e patrimoniale delle Regioni
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