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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro una delibera legislativa della Regione Siciliana in materia di parchi naturali e concessioni per operatori danneggiati dall’Etna. La promulgazione parziale della legge regionale, che aveva omesso le disposizioni impugnate, ha eliminato l’oggetto del giudizio.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 2 della delibera legislativa regionale n. 246/2011, che modificava la disciplina delle attività all’interno dei parchi naturali regionali e prorogava le concessioni-contratto per operatori danneggiati dalle eruzioni dell’Etna. Successivamente, la delibera era stata promulgata come legge regionale n. 4/2011 con omissione di tutte le disposizioni contestate.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato aveva impugnato la delibera legislativa in riferimento agli artt. 11, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La questione riguardava la legittimità della proroga delle concessioni a operatori economici e la compatibilità con i principi di concorrenza e imparzialità amministrativa.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La promulgazione parziale della legge regionale, che aveva escluso tutte le disposizioni impugnate, aveva fatto venir meno l’oggetto del giudizio. La Corte ricorda che la promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana non è un potere arbitrario: in questo caso ha avuto come effetto pratico l’eliminazione delle disposizioni contestate.

Il principio

La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, interviene un mutamento della situazione normativa che elimina l’oggetto del giudizio. La promulgazione parziale di una legge regionale, con omissione delle disposizioni impugnate, produce questo effetto.

Domande e risposte

Cosa è la promulgazione parziale di una legge regionale siciliana?

Il Presidente della Regione Siciliana ha il potere di promulgare la legge deliberata dall’Assemblea regionale. La giurisprudenza costituzionale ammette in casi eccezionali la promulgazione parziale, ma chiarisce che non si tratta di un potere di veto arbitrario, in quanto la funzione promulgativa si esercita normalmente in modo unitario e contestuale.

Perché il Commissario dello Stato aveva impugnato la legge?

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana è un organo statale con funzione di controllo sulla legittimità delle leggi regionali siciliane. Può impugnarle prima della promulgazione: se l’Assemblea non modifica la legge, il ricorso perviene alla Corte Costituzionale.

Le concessioni per gli operatori dell’Etna sono rimaste prorogate?

Poiché le disposizioni contestate non sono state promulgate, la proroga non è entrata in vigore. Gli operatori economici interessati non hanno ottenuto l’estensione delle concessioni per effetto di quella legge regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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