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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333/1992 convertito dalla legge n. 359/1992, in combinato disposto con gli artt. 15 e 16 della legge n. 865/1971, nella parte in cui determina l’indennità di esproprio delle aree non edificabili in base ai valori agricoli medi (VAM). Tale criterio non garantisce un indennizzo congruo e viola l’art. 42, terzo comma, della Costituzione e la CEDU.

Di cosa si tratta

Da decenni il sistema italiano calcolava l’indennizzo per l’espropriazione di terreni non edificabili (agricoli o assimilati) non in base al valore di mercato del bene, ma in funzione dei «valori agricoli medi» (VAM) stabiliti da apposite commissioni provinciali. Ciò determinava indennizzi spesso molto inferiori al valore venale reale, in violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e dell’art. 42, terzo comma, della Costituzione che impone un «serio ristoro».

La questione di legittimità costituzionale

Varie corti di merito (Corte d’appello di Lecce, Corte d’appello di Napoli e altri) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 3 e 4, del d.l. n. 333/1992 e dell’art. 16, commi quinto e sesto, della legge n. 865/1971, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU), nella parte in cui determinano l’indennizzo di esproprio in base ai VAM anziché al valore venale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333/1992, in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge n. 865/1971. Dichiara inoltre, in via consequenziale ex art. 27 della legge n. 87/1953, l’illegittimità dell’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327/2001 (Testo unico espropriazioni). Dichiara inammissibile la questione relativa al comma 3 dell’art. 5-bis sollevata dalla Corte di appello di Lecce. Il criterio del VAM per le aree non edificabili non costituisce un «serio ristoro» e non presenta un ragionevole legame con il valore di mercato del bene espropriato.

Il principio

L’indennizzo di espropriazione deve costituire un «serio ristoro» e presentare un ragionevole legame con il valore venale del bene. Un criterio basato su valori medi di categoria (VAM), che prescinde dal valore di mercato del singolo bene e può risultare di gran lunga inferiore ad esso, non soddisfa questo requisito e viola l’art. 42, terzo comma, della Costituzione nonché l’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.

Domande e risposte

Che cosa sono i «valori agricoli medi» (VAM)?

Sono tabelle elaborate annualmente dalle commissioni provinciali espropri che indicano il valore medio dei terreni agricoli per tipo di coltivazione (seminativo, vigneto, bosco ecc.). Venivano usati come parametro per calcolare l’indennità di esproprio delle aree non edificabili, indipendentemente dal valore reale del singolo terreno.

Questa sentenza ha cambiato il sistema delle indennità di esproprio in Italia?

Sì. Dopo questa pronuncia e la sentenza n. 348/2007 (per le aree edificabili), il sistema è stato complessivamente riformato: l’indennizzo deve essere commisurato al valore venale del bene, con possibili riduzioni per finalità di interesse generale, ma nel rispetto del requisito del «serio ristoro».

Chi può beneficiare di questa pronuncia?

I proprietari di terreni non edificabili espropriati in base ai VAM nei giudizi pendenti. Per i rapporti già esauriti (indennità accettate o definite con sentenza passata in giudicato) la declaratoria non produce effetti retroattivi diretti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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