Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Comitato promotore dei referendum sull’acqua pubblica contro la scelta del Governo di fissare la data delle consultazioni referendarie (12-13 giugno 2011) in giorno diverso da quello delle elezioni amministrative (15-16 maggio). La determinazione della data rientra nella discrezionalità governativa e non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato.

Di cosa si tratta

Il Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica aveva chiesto alla Corte di annullare i decreti presidenziali che fissavano i referendum al 12-13 giugno 2011, chiedendo che fossero invece accorpati alle elezioni amministrative già convocate per il 15-16 maggio. Il mancato accorpamento, secondo il Comitato, avrebbe comportato un aggravio di spesa pubblica, disinformazione degli elettori e una scelta irragionevole del Governo volta a eludere la richiesta referendaria.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica (riconosciuto come potere dello Stato in forza dell’art. 75 Cost.) contro il Consiglio dei ministri, in riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 che indissero i referendum in data non coincidente con le elezioni amministrative. Il ricorrente invocava gli artt. 3, 75, 97 della Costituzione e il principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto del requisito oggettivo. Richiamando la propria costante giurisprudenza (ordinanze nn. 131/1997, 198/2005, 38/2008), la Consulta ribadisce che la scelta della data del referendum, nell’arco temporale fissato dalla legge, rientra nella discrezionalità governativa. Solo in presenza di «oggettive situazioni di carattere eccezionale idonee a determinare un’effettiva menomazione del diritto di voto referendario» il mancato accorpamento potrebbe ledere le attribuzioni del comitato. Le circostanze addotte (crisi economica, elezioni già fissate nella finestra temporale) sono ordinarie o di contesto e non incidono direttamente sul diritto di voto.

Il principio

Il comitato promotore di un referendum è titolare della pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto, ma non della scelta della specifica data all’interno dell’arco temporale fissato dalla legge. Questa scelta appartiene al Governo, il quale può valutare i diversi interessi coinvolti (tra cui il contenimento della spesa pubblica) senza che ciò costituisca di per sé lesione delle attribuzioni del comitato.

Domande e risposte

Il Comitato promotore di un referendum è un «potere dello Stato»?

Sì, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (fin dall’ordinanza n. 17/1978). Pur essendo esterno allo Stato-apparato, il comitato promotore è titolare di funzioni pubbliche costituzionalmente garantite dall’art. 75 della Costituzione.

Il Governo può scegliere liberamente la data del referendum?

Ha ampia discrezionalità nell’ambito della finestra temporale definita dalla legge (art. 34 della legge n. 352/1970). Può accorpare il referendum con elezioni politiche o amministrative, ma non è obbligato a farlo, salvo situazioni eccezionali che menomino il diritto di voto.

Esisteva un obbligo di concertazione con il comitato sulla data?

No. La Corte ha escluso che il principio di leale collaborazione tra poteri imponga al Governo di concordare la data con il comitato promotore. Detto principio opera solo quando diversi poteri esercitano prerogative analoghe sulla cura di un medesimo interesse costituzionalmente rilevante.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.