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La sentenza n. 207 del 2011 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 78/2010, che fissava limiti rigidi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, sollevata dalla Regione Liguria. La Corte ritiene che la norma, pur riguardando le Regioni, rientri nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica e non violi il principio di leale collaborazione né quello di legittimo affidamento.
Di cosa si tratta
L’art. 1 del d.l. n. 78/2010 (manovra finanziaria 2010) imponeva a tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 (comprese Regioni ed enti locali) una riduzione percentuale delle spese rispetto agli anni precedenti. La Regione Liguria impugnò questa disposizione, ritenendo che essa violasse le proprie prerogative costituzionali in materia di autonomia finanziaria e di competenza legislativa residuale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Liguria (ricorso n. 102/2010, depositato il 6 ottobre 2010) solevò questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento, lamentando che la norma imponesse limiti rigidi a specifiche voci di spesa regionale invece di porre soli principi fondamentali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Rilevato che la disposizione impone alla Regione un obbligo di riduzione della spesa complessiva (non di specifiche voci), la Corte ritiene che si tratti di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, di competenza statale ex art. 117, terzo comma, Cost. L’esclusione delle spese regionali finanziate con fondi europei dal computo dei limiti rende la norma ragionevole. Sul legittimo affidamento, la Corte osserva che le somme trasferite dallo Stato non erano ancora state rese disponibili alla Regione, sicché non poteva essersi formato alcun affidamento. Decisione del 4 luglio 2011, depositata il 13 luglio 2011.
Il principio
Le norme statali che impongono alle Regioni obiettivi di riduzione della spesa complessiva, senza vincolare specifiche voci di spesa ma lasciando alla Regione la scelta su come realizzare il risparmio, rientrano nella competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e non violano l’autonomia finanziaria regionale. Il principio di legittimo affidamento non può essere invocato su stanziamenti non ancora concretamente disponibili.
Domande e risposte
Le Regioni devono rispettare i vincoli di spesa statali?
Sì: la Corte Costituzionale ha costantemente riconosciuto allo Stato la competenza a fissare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica che vincolano anche le Regioni. Ciò è coerente con gli obblighi europei di equilibrio di bilancio che gravano sull’intero settore pubblico, compreso quello regionale.
Che cosa si intende per legittimo affidamento?
Il principio di legittimo affidamento tutela il soggetto che ha fatto affidamento su una situazione giuridica consolidata, subendo un pregiudizio per effetto di una modifica normativa improvvisa. La Corte ha precisato che l’affidamento può formarsi solo su posizioni concretamente acquisite, non su mere aspettative di ricevere risorse non ancora formalmente assegnate.
Perché la questione relativa all’art. 117, quarto comma, Cost. è stata ritenuta non fondata?
La Regione Liguria invocava la propria competenza residuale (art. 117, quarto comma), sostenendo che la materia della propria organizzazione di spesa non fosse di competenza statale. La Corte ha invece ritenuto che la norma, incidendo sul coordinamento della finanza pubblica — materia concorrente — dovesse essere valutata ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; il coordinamento della finanza pubblica è materia concorrente (terzo comma)
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, parametro della questione
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