Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione Toscana contro l’art. 1 del d.l. n. 64/2010, che delega al Governo la riforma degli enti lirico-sinfonici. La disposizione non lede le competenze regionali in materia di spettacolo perché la riorganizzazione è riconducibile alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, materia di legislazione esclusiva statale.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 64/2010 conferiva al Governo il potere di riorganizzare le fondazioni lirico-sinfoniche italiane (come il Teatro alla Scala o il San Carlo di Napoli) con regolamenti ministeriali, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni. La Regione Toscana contestò la norma ritenendo violata la propria competenza concorrente in materia di «spettacolo» e il principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana impugnò gli artt. 1 e 4 del d.l. n. 64/2010, convertito dalla l. n. 100/2010, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 118, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Per l’art. 4, nel frattempo modificato dal legislatore, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
La decisione della Corte
Per l’art. 1, la Corte dichiara le questioni non fondate. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel settore della «tutela e valorizzazione dei beni culturali», che è materia di legislazione esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La delega al Governo per la loro riorganizzazione è quindi legittima e non invade le competenze regionali in materia di spettacolo, né viola il principio di leale collaborazione, poiché la legge delega di per sé non incide sulle prerogative regionali.
Il principio
Le fondazioni lirico-sinfoniche appartengono alla materia della tutela e valorizzazione dei beni culturali, riservata alla competenza esclusiva statale; la delega al Governo per la loro riorganizzazione non richiede il coinvolgimento delle Regioni né viola le competenze concorrenti in materia di spettacolo.
Domande e risposte
Le Regioni hanno competenze sullo spettacolo?
Sì, lo spettacolo rientra nelle materie a legislazione concorrente dell’art. 117, terzo comma, Cost. Tuttavia, le fondazioni lirico-sinfoniche, per il loro carattere nazionale e il legame con il patrimonio culturale, sono state ricondotte dalla Corte alla tutela dei beni culturali, materia esclusiva statale.
Cosa è la «cessazione della materia del contendere»?
È un pronuncia con cui la Corte dichiara che il giudizio non ha più oggetto perché la norma impugnata è stata modificata o abrogata nel corso del processo costituzionale, così che la questione non ha più utilità pratica.
Il principio di leale collaborazione impone sempre l’intesa con le Regioni?
No. L’intesa è necessaria quando lo Stato interviene in materie regionali o esercita funzioni amministrative con ricadute sul territorio. Se la materia è di esclusiva competenza statale, come nel caso dei beni culturali, non occorre un preventivo accordo con le Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto della potestà legislativa
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà nelle funzioni amministrative
- Art. 120 della Costituzione — Poteri sostitutivi dello Stato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.