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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con Ordinanza n. 212/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario). L’esito è manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria regionale della Liguria impugnava l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, che impone al giudice tributario di rilevare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado, senza prevedere la conservazione degli effetti della domanda nel nuovo giudizio. Il rischio era che, nel frattempo, scadessero i termini per rivolgersi al giudice competente, ledendo il diritto alla tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La questione investe art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), promossa da Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento ai art. 24, art. 113 della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile perché la sopravvenuta legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto un’espressa disciplina della translatio iudicii (art. 59), rendendo necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza.

Il principio

Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se sopravvenuta normativa ordinaria risolva già il problema denunciato, rendendola priva di rilevanza nel giudizio principale.

Domande e risposte

Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione invece di decidere nel merito?

Perché nel frattempo era entrato in vigore l’art. 59 della l. n. 69/2009, che ha disciplinato espressamente la translatio iudicii, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente.

Cosa prevede la translatio iudicii?

Il principio, affermato dalla Corte con sent. n. 77/2007, consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Qual era la violazione denunciata dalla Commissione tributaria?

La rimettente lamentava che l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 non tutelava il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) quando, nel corso del giudizio tributario, scadevano i termini per agire davanti al giudice ordinario competente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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