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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge della Regione Calabria n. 8/2010: l’art. 32, che aumentava al 100% i costi sanitari a carico del fondo regionale violando il piano di rientro; l’art. 38, sulla stabilizzazione del personale precario senza concorso aperto; l’art. 43, comma 2, sulla proroga dei contratti di trasporto pubblico in contrasto con la disciplina statale sulla concorrenza. Estinto il giudizio sull’art. 46 per rinuncia del ricorrente.

Di cosa si tratta

La Regione Calabria aveva approvato un provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario per il 2010. Alcune disposizioni riguardavano la spesa sanitaria — in un contesto in cui la Regione era soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario, concordato con il Governo il 17 dicembre 2009 — mentre altre disciplinavano il personale delle ASL e i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, della Costituzione. In particolare: violazione dei principi di buon andamento e del coordinamento della finanza pubblica (artt. 32 e 38); violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 43); violazione dei principi fondamentali sull’ordinamento delle comunicazioni (art. 46).

La decisione della Corte

L’art. 32 è incostituzionale: ponendo al 100% (invece del 70%) i costi riabilitativi a carico del fondo sanitario regionale, la Regione ha violato gli impegni assunti con il piano di rientro, contrariamente a quanto imposto dall’art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296/2006, principio fondamentale di contenimento della spesa pubblica sanitaria. L’art. 38, comma 1, è incostituzionale: la stabilizzazione automatica del personale precario viola l’art. 97 Cost. perché non prevede procedure aperte e comparative; la previsione di “selezione pubblica” è troppo generica. Anche il comma 2 partecipa degli stessi vizi. L’art. 43, comma 2, è incostituzionale: la proroga dei contratti di TPL al 31 dicembre 2010 con rinnovi fino al 2019 contrasta con il regime transitorio fissato dall’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, che disciplina l’affidamento dei servizi pubblici locali in quanto materia di tutela della concorrenza di esclusiva competenza statale. Il giudizio sull’art. 46 è estinto per rinuncia.

Il principio

Le Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario sono vincolate agli impegni assunti con lo Stato; eventuali deroghe legislative regionali violano i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. La stabilizzazione di personale precario senza concorso aperto viola l’art. 97 Cost. La disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali, ricadendo nella tutela della concorrenza, è di esclusiva competenza statale.

Domande e risposte

Una Regione in piano di rientro sanitario può aumentare la spesa con legge regionale?

No. La legge statale prevede che gli interventi del piano di rientro siano vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti. Una legge regionale che aumenti la spesa sanitaria in contrasto con il piano viola i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

Perché la stabilizzazione del personale precario era illegittima?

L’art. 97 Cost. impone il concorso pubblico per l’accesso ai pubblici uffici. La procedura deve essere aperta a candidati esterni; una selezione riservata al personale interno — anche se denominata “selezione pubblica” — è incostituzionale perché non è necessariamente concorsuale.

Chi ha competenza esclusiva sull’affidamento del trasporto pubblico locale?

Lo Stato, in quanto materia riconducibile alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). Le Regioni non possono dettare un regime transitorio diverso da quello statale per la cessazione degli affidamenti diretti in essere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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