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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale pugliese n. 4/2010 in materia sanitaria, per violazione della competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile e della competenza concorrente in materia di tutela della salute.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva adottato la legge n. 4 del 2010 recante norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne aveva impugnato molte disposizioni, ritenendo che introducessero una disciplina del personale sanitario più favorevole rispetto a quella statale, con conseguente disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa sul territorio nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 33, 51, 81, 97, 117 (commi 2 lett. l) e 3) e 118 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge reg. Puglia n. 4/2010. Udienza pubblica dell’8 febbraio 2011; redattore Sabino Cassese; depositata il 3 marzo 2011.

La decisione della Corte

La Corte ha: dichiarato cessata la materia del contendere per l’art. 19, comma 6, a seguito della sopravvenuta abrogazione regionale; dichiarato manifestamente inammissibili le censure riferite agli artt. 24 e 31 Cost. per difetto di motivazione nel ricorso; dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerosi articoli (artt. 2, commi 1, 2 e 4; 13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19, commi 1 e 8; 20; 21, commi 1, 4, 5 e 6; 22, comma 1; 24, commi 1 e 3; 26) per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile); dichiarato non fondate le questioni su alcune disposizioni; dichiarato inammissibile la questione sull’art. 30 (quanto ai commi 2, 3, 5 e 6) per riferimento all’art. 97 Cost.

Il principio

La disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario — compresi i profili di stabilizzazione, inquadramento e progressione economica — rientra nella materia dell’«ordinamento civile» di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.). La Regione non può introdurre norme di maggior favore per il personale sanitario regionale, in quanto ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ad analoga categoria di dipendenti delle altre regioni.

Domande e risposte

Perché la disciplina del personale sanitario spetta allo Stato e non alle Regioni?

Perché il rapporto di lavoro — anche quando il datore di lavoro è un ente pubblico regionale — ricade nella materia dell’«ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.), riservata in via esclusiva al legislatore statale. Le Regioni non possono pertanto dettare regole sul contratto di lavoro dei sanitari difformi da quelle nazionali.

Cosa prevedeva la legge regionale pugliese n. 4/2010?

Prevedeva, tra l’altro, misure di stabilizzazione del personale sanitario precario, modifiche ai servizi delle direzioni sanitarie e regole specifiche per il conferimento degli incarichi dirigenziali medici, più favorevoli rispetto alla disciplina statale di riferimento.

Cosa significa che le censure sugli artt. 24 e 31 Cost. erano inammissibili?

Significa che nel ricorso del Governo quegli articoli della Costituzione erano stati citati nell’epigrafe ma non erano stati poi sviluppati con argomenti specifici. La Corte non può esaminare censure non motivate: deve sapere perché una norma violerebbe uno specifico parametro costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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