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La sentenza n. 93 del 2011 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, che restringeva la nozione di «violazione dell’obbligo di risposta» alle rilevazioni statistiche ISTAT al solo rifiuto formale di fornire dati. La Corte ha escluso che la norma violasse i parametri costituzionali invocati dalla Corte dei conti.
Di cosa si tratta
L’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge n. 31 del 2008, aveva circoscritto — con efficacia retroattiva fino al 31 dicembre 2008 — la fattispecie sanzionabile al solo formale rifiuto di risposta alle rilevazioni statistiche nazionali, escludendo altri comportamenti omissivi. La Corte dei conti aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nell’ambito di un giudizio di responsabilità erariale nei confronti di dirigenti ISTAT che non avevano applicato le sanzioni previste per la mancata risposta.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007 in riferimento agli articoli 3, 77, 97, 101 secondo comma, 103 e 108 della Costituzione, sostenendo che la norma — adottata nella forma del decreto-legge senza i requisiti di necessità e urgenza, con portata retroattiva e con effetti deflattivi della responsabilità erariale — violasse plurimi principi costituzionali.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sotto tutti i profili dedotti. Ha ritenuto sussistenti i requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge; ha escluso la violazione del principio di ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione; ha negato che la norma interferisse con l’indipendenza della Corte dei conti; ha infine rilevato che la disposizione non operava vera retroattività ma circoscriveva l’ambito applicativo delle sanzioni per un periodo definito.
Il principio
La scelta del legislatore di delimitare, tramite decreto-legge, l’area delle condotte sanzionabili in materia di obblighi statistici — anche con effetti su periodi pregressi e nell’ambito di giudizi di responsabilità erariale in corso — non viola di per sé i parametri costituzionali, purché sorretta da adeguata giustificazione e priva di carattere manifestamente irragionevole.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 44, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007?
Stabiliva che, fino al 31 dicembre 2008, costituiva violazione dell’obbligo di risposta alle rilevazioni statistiche nazionali esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, escludendo altri comportamenti omissivi quali la mancata trasmissione o i ritardi reiterati.
Perché la Corte dei conti aveva sollevato la questione?
Perché stava giudicando la responsabilità erariale di dirigenti ISTAT per non aver applicato le sanzioni previste a chi non rispondeva alle rilevazioni statistiche; la norma del decreto-legge restringeva retroattivamente la fattispecie, rendendo di fatto non sanzionabili i comportamenti contestati.
Come ha risposto la Corte sulla violazione dell’art. 77 Cost.?
La Corte ha ritenuto che i requisiti di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge fossero soddisfatti, escludendo la violazione dell’art. 77 della Costituzione, anche in ragione del fatto che la misura si inseriva in un contesto di riforma del sistema sanzionatorio statistico.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — requisiti di necessità e urgenza per i decreti-legge, parametro principale della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, invocato in relazione alla portata retroattiva della norma
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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