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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del d.l. n. 1/2012 (decreto «Cresci Italia»), sollevate dalle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana e dalla Regione siciliana in materia di gestione dei rifiuti urbani. Dichiara invece cessata la materia del contendere sul comma 10 per le Regioni Piemonte e Veneto.

Di cosa si tratta

L’art. 35 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto «Liberalizzazioni», convertito dalla legge n. 27/2012), ai commi 8, 9, 10 e 13, ridefiniva le modalità di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo tra l’altro un sistema di pianificazione a livello nazionale, nuovi criteri per gli impianti e l’istituzione di bacini di gara. Quattro Regioni e la Regione siciliana avevano impugnato tali disposizioni ritenendole lesive dell’autonomia regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 3, 5, 41, 42, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione, con diversità di censure a seconda del ricorrente. La Regione siciliana lamentava anche la violazione del proprio Statuto speciale.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara: 1) la cessazione della materia del contendere sul comma 10 per le Regioni Piemonte e Veneto; 2) non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale dei commi 8, 9, 10 e 13 sollevate da Piemonte, Veneto, Toscana e Regione siciliana, riservando a separate pronunce le questioni non esaminate promosse da Toscana, Veneto e Regione siciliana.

Il principio

La normativa statale che regolamenta la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri uniformi – compresa la pianificazione degli impianti e i bacini di gara – rientra nella competenza concorrente «tutela dell’ambiente» e nella competenza esclusiva statale, e non viola l’autonomia finanziaria e organizzativa regionale garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Domande e risposte

Qual era il contenuto dell’art. 35 del d.l. n. 1/2012 impugnato?

I commi censurati introducevano disposizioni sulla programmazione e l’organizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti a livello nazionale (comma 8), sulle procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione (comma 9), sull’adeguamento degli impianti esistenti (comma 10) e sulle tariffe (comma 13), con l’obiettivo di razionalizzare e uniformare il sistema su scala nazionale.

Perché le Regioni ritenevano lesa la propria autonomia?

Ritenevano che le disposizioni impugnate sottraessero alle Regioni e agli enti locali la competenza organizzativa e finanziaria nella gestione dei rifiuti, che rientra nelle materie di competenza concorrente o residuale regionale, senza adeguato coinvolgimento istituzionale.

Perché la Corte ha dichiarato non fondate le questioni?

Perché ha ritenuto che le disposizioni impugnate rispettassero il riparto di competenze costituzionali e non compromettessero irragionevolmente l’autonomia regionale, rientrando nella legittima esigenza di definire criteri uniformi di tutela ambientale su scala nazionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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