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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa al mancato riconoscimento all’avvocata libera professionista del diritto di usufruire del periodo di maternità come le altre lavoratrici. L’ordinanza è carente su più profili: non indica la norma censurata, non motiva la rilevanza, non esplora soluzioni interpretative alternative già disponibili nel codice di rito penale.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, era chiamato a decidere su un’istanza di rinvio dell’udienza penale presentata da un difensore donna impedita per maternità. Il giudice riteneva che il sistema normativo non riconosca all’avvocata libera professionista lo stesso diritto di astensione obbligatoria garantito alle lavoratrici dipendenti e aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost. e al diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale rimettente denunciava il «mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall’ordinamento italiano per le altre lavoratrici», in riferimento agli artt. 3, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione (principi di uguaglianza e protezione della maternità), nonché al diritto di difesa, ritenendo che l’impossibilità di sospendere i termini prescrizionali per impedimento del difensore ledesse anche il cliente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per tre ragioni cumulative. Primo: il rimettente non ha indicato la norma specificamente censurata (requisito essenziale dell’incidente di costituzionalità). Secondo: l’omessa indicazione della norma impedisce di verificare la rilevanza della questione. Terzo: il rimettente ha omesso di esplorare l’applicabilità della disciplina sull’impedimento a comparire del difensore già disponibile nel c.p.p. (artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter, comma 5), che avrebbe potuto risolvere il caso senza sollevare la questione.

Il principio

L’ordinanza di rimessione che non identifica la norma censurata è manifestamente inammissibile; lo stesso vizio si riflette sulla motivazione della rilevanza; e il giudice rimettente non può sollevare la questione senza avere previamente verificato la praticabilità di soluzioni interpretative già disponibili nel sistema.

Domande e risposte

L’avvocata in maternità ha diritto al rinvio dell’udienza penale?

La questione non ha ricevuto risposta nel merito, perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità. Il sistema processuale penale già prevede la disciplina dell’impedimento a comparire del difensore (artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter, comma 5, c.p.p.), che il rimettente avrebbe dovuto applicare prima di sollevare la questione.

Quali norme avrebbe potuto indicare il rimettente?

Probabilmente l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), che esclude dal proprio ambito le libere professioniste, come suggerito dall’Avvocatura dello Stato. Ma la scelta spettava al giudice rimettente, che ha omesso di compierla.

La tutela della maternità delle avvocate libere professioniste è oggi regolata?

Il tema è stato successivamente disciplinato con interventi legislativi e regolamentari sull’ordinamento forense; questa pronuncia del 2012 non ha esaminato il merito della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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