Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 157, quinto comma, c.p. relative al principio di rieducazione della pena (per carenza di motivazione), e manifestamente infondate quelle relative all’uguaglianza: il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pene paradetentive non si applica a tutti i reati di competenza del giudice di pace, stante la loro equiparazione alle sanzioni detentive.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Livorno aveva sollevato, con tre ordinanze del 2007 (pervenute alla Corte nel 2012), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale (come riformato dalla legge n. 251/2005, c.d. «ex Cirielli») in procedimenti per reati di minaccia (art. 612 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.). Il rimettente riteneva che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pene paradetentive dovesse applicarsi a tutti i reati di competenza del giudice di pace, inclusi quelli puniti con pena pecuniaria, per evitare che i reati meno gravi si prescrivessero in tempi più lunghi di quelli più gravi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Livorno censurava l’art. 157, quinto comma, c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non dispone l’applicazione del termine triennale di prescrizione a tutti i reati di competenza del giudice di pace.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni relative all’art. 27, secondo comma, Cost. (presunzione di non colpevolezza), perché il rimettente non ha motivato il nesso tra la prescrizione e quel parametro né ha correttamente identificato la norma costituzionale (avrebbe dovuto evocare il terzo comma, sulla rieducazione). Dichiara invece manifestamente infondate le questioni relative all’art. 3 Cost.: secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 2/2008, confermata da ordinanze successive), l’art. 157, quinto comma, si applica ai reati puniti con le pene paradetentive di competenza del giudice di pace – assimilate alle pene detentive ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 274/2000 –, sicché per tutti gli altri reati del giudice di pace valgono i termini del primo comma e non vi è la denunciata disparità.
Il principio
Il termine triennale di prescrizione di cui all’art. 157, quinto comma, c.p. si applica esclusivamente ai reati per i quali le pene paradetentive (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità) sono irrogabili in via diretta ed esclusiva; per tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace si applicano i termini ordinari del primo comma dell’art. 157, in ossequio all’equiparazione delle pene paradetentive a quelle detentive.
Domande e risposte
Cosa sono le pene «paradetentive» del giudice di pace?
Sono la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, previste dall’art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 come sanzioni principali irrogabili dal giudice di pace in alternativa alle pene pecuniarie per i reati di propria competenza; sono equiparate «per ogni effetto giuridico» alle pene detentive dall’art. 58, comma 1, dello stesso decreto.
Perché il rimettente riteneva incostituzionale la situazione?
Riteneva che i reati meno gravi (puniti solo con pena pecuniaria) si prescrivessero in quattro o sei anni, mentre quelli più gravi (puniti con pene paradetentive) si prescrivevano in soli tre anni: un risultato irragionevole che incentiverebbe la lentezza processuale per ottenere la prescrizione dei reati meno gravi.
Come si risolve il problema in concreto?
La Corte chiarisce che il presupposto del rimettente è errato: l’art. 157, quinto comma, non è attualmente applicabile ai reati puniti con pena pecuniaria davanti al giudice di pace. Per questi opera il primo comma con termini più brevi rispetto a quanto temuto dal rimettente, sicché non vi è la disparità denunciata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, unico parametro fondato della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.