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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997 e del d.m. 30 marzo 1998, che avevano sospeso definitivamente il diritto al trattamento pensionistico di anzianità per i militari nel periodo di transizione. Il blocco temporaneo dei pensionamenti anticipati rientra nella discrezionalità del legislatore in materia previdenziale.

Di cosa si tratta

Un dipendente della Polizia di Stato aveva presentato domanda di dimissioni nel 1997 avendo maturato l’anzianità richiesta per la pensione, ma era stato collocato a riposo solo il 1 aprile 1998 a causa del blocco transitorio dei pensionamenti anticipati introdotto dal d.l. n. 375/1997 e poi definitivamente confermato dall’art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997 (legge finanziaria 1998). Il ritardo aveva causato un periodo in cui il lavoratore non percepiva né stipendio né pensione.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 59, comma 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 1 del d.m. 30 marzo 1998 (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari). Parametri: artt. 36 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha ribadito la propria giurisprudenza (sentenze n. 245/1997, n. 417/1996, n. 439/1994) secondo cui interventi di «blocco» dell’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità sono costituzionalmente legittimi se ragionevolmente inseriti in processi di riforma previdenziale volti a stabilizzare la spesa. Ha inoltre ribadito che le pensioni di anzianità non godono della garanzia di cui all’art. 38 Cost. (riservata alle pensioni che trovano causa nello stato di bisogno).

Il principio

Il blocco temporaneo dell’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, se ragionevole e inserito in un processo di riforma strutturale della spesa previdenziale, non viola gli artt. 36 e 38 Cost.: le pensioni anticipate non rientrano nella garanzia costituzionale dello «stato di bisogno» e il legislatore può modularne l’accesso nell’esercizio della propria discrezionalità.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia ai fini della tutela costituzionale?

La pensione di vecchiaia risponde a uno «stato di bisogno» conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa per età: è pienamente garantita dall’art. 38 Cost. La pensione di anzianità (oggi «anticipata») ha come presupposto il solo maturare di un’anzianità contributiva: la Corte la considera esclusa dalla garanzia assoluta dell’art. 38.

Il lavoratore collocato a riposo nel 1997 poteva pretendere immediatamente la pensione?

No: il d.l. n. 375/1997 e poi la legge n. 449/1997 avevano sospeso il diritto a quella decorrenza. Il d.m. 30 marzo 1998 aveva poi programmato l’accesso, fissando la decorrenza al 1 aprile 1998.

Questo principio vale ancora oggi?

Sì, nella sostanza. La Corte ha continuato a riconoscere la discrezionalità del legislatore di intervenire sulle pensioni anticipate per ragioni di equilibrio della finanza pubblica, come confermato in numerose pronunce sulle c.d. «finestre di pensionamento» e sulle riforme Fornero.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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