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La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Colle Santa Lucia (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri e del Parlamento. Un ente locale non è un «potere dello Stato» ai fini del conflitto inter-organico, e la procedura prevista dall’art. 132, comma 2, Cost. per la variazione territoriale non può essere completata con una pronuncia sostitutiva della Corte.
Di cosa si tratta
Il Comune di Colle Santa Lucia (BL) aveva effettuato un referendum ex art. 132, comma 2, Cost. per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol. Il referendum si era concluso favorevolmente, ma il Ministro dell’interno non aveva presentato il relativo disegno di legge entro i sessanta giorni previsti dalla legge n. 352/1970, e nel frattempo alcuni parlamentari avevano presentato proposte di legge costituzionale sullo stesso tema. Il Comune aveva proposto conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato del Comune di Colle Santa Lucia (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere e di tre parlamentari, per violazione dell’art. 132, comma 2, Cost. e dell’art. 45, comma 4, della legge n. 352/1970.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sotto il profilo soggettivo: un ente locale non è un «potere dello Stato» né un soggetto che esercita funzioni imputabili allo «Stato-autorità». Sotto il profilo oggettivo: il Comune lamentava lesioni relative a fasi successive a quella referendaria, unico momento in cui aveva un diritto di iniziativa; e il «petitum» era diretto a ottenere una pronuncia sostitutiva degli atti mancanti, estranea alla competenza della Corte in materia di conflitti.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile solo tra organi che dichiarano definitivamente la volontà di un «potere dello Stato»: gli enti locali non appartengono a questa categoria. Inoltre la Corte, in un conflitto di attribuzioni, non può emettere pronunce sostitutive degli atti mancanti che spettano ad altri organi.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 132, comma 2, Cost. per il distacco di un Comune da una Regione?
L’art. 132, comma 2, Cost. consente ai Comuni di chiedere, con legge della Repubblica, di essere distaccati da una Regione e aggregati a un’altra, sentite le popolazioni interessate mediante referendum. La procedura è disciplinata dalla legge n. 352/1970.
Perché un Comune non può sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Perché il conflitto inter-organico (art. 134 Cost.) è riservato ai «poteri dello Stato», cioè agli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, autorità giurisdizionali), non agli enti locali che sono soggetti dell’ordinamento autonomistico.
Aveva senso ricorrere alla Corte costituzionale in questo caso?
Il Comune avrebbe potuto tutelare i propri interessi con altri strumenti, ad esempio il giudizio amministrativo per il silenzio-inadempimento del Ministro dell’interno. Il ricorso per conflitto di attribuzioni era invece la strada sbagliata.
Norme collegate
- Art. 132 della Costituzione — procedura per la variazione territoriale delle Regioni e il distacco dei Comuni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.