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La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo. La norma regionale abruzzese che vietava alle grandi superfici di vendita di aprire in occasione di mercati domenicali era stata abrogata nelle more del giudizio, e il giudice rimettente doveva rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Di cosa si tratta
Il TAR Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 135, della legge della Regione Abruzzo n. 11/2008, che vietava agli esercizi della grande distribuzione di aprire facoltativamente nelle domeniche e giorni festivi in cui si svolgevano mercati. La società Auchan aveva impugnato l’ordinanza del Sindaco di Cepagatti che applicava quel divieto. Nel corso del giudizio costituzionale, la disposizione censurata era stata abrogata dalla legge regionale n. 17/2010.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, comma 135, legge Regione Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11, nella parte che vietava alle «grandi distribuzioni» l’apertura domenicale/festiva in occasione di mercati. Parametri: artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione (uguaglianza, libertà di iniziativa economica, tutela della concorrenza). Giudice rimettente: TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara.
La decisione della Corte
La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza. La disposizione censurata era stata abrogata dalla legge reg. n. 17/2010, sicché il rimettente doveva accertare se la norma abrogata avesse trovato applicazione nel giudizio principale e se la questione mantenesse rilevanza.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene modificata o abrogata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi riesamini la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo: solo se la norma abrogata ha già prodotto effetti irreversibili nel giudizio principale la questione rimane rilevante.
Domande e risposte
Perché il divieto per la grande distribuzione di aprire nei giorni di mercato può sollevare problemi di tutela della concorrenza (art. 117, lett. e) Cost.)?
La tutela della concorrenza è competenza esclusiva statale: le Regioni non possono introdurre restrizioni alle aperture degli esercizi commerciali che differenzino il trattamento tra operatori in modo difforme dalla disciplina statale, perché ciò distorcerebbe la parità concorrenziale nel mercato.
Che differenza c’è tra «cessazione della materia del contendere» e «restituzione degli atti»?
La cessazione della materia del contendere si verifica quando il vizio denunciato è definitivamente rimosso senza che la norma abbia prodotto effetti. La restituzione degli atti si usa quando il quadro normativo è cambiato in modo significativo ma il giudice rimettente deve rivalutare se la questione rimane rilevante.
Il divieto di apertura domenicale per la grande distribuzione è oggi ammissibile?
La disciplina delle aperture degli esercizi commerciali ha subito numerose riforme (d.l. n. 201/2011 Monti ha liberalizzato le aperture domenicali); eventuali nuove limitazioni regionali possono comunque sollevare questioni di competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, parametro evocato
- Art. 117 della Costituzione — tutela della concorrenza come competenza esclusiva statale (comma 2 lett. e)
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