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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, dell’art. 16 e dell’art. 62-bis del T.U. immigrazione, sollevate da più Giudici di pace, per carenze nella descrizione della fattispecie concreta, nella motivazione sulla rilevanza e, quanto ad alcune ordinanze, per totale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Più Giudici di pace (Giulianova, Abbiategrasso, Nardò, altri) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso e soggiorno illegale), dell’art. 16 comma 1 (espulsione sostitutiva della pena pecuniaria) e dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 (competenza del giudice di pace). I giudizi sono stati riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 10-bis, art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 286/1998 e art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000. Parametri: artt. 2, 3, 25, 27, 97 e 117 comma 1 della Costituzione e principio di ragionevolezza della legge penale. Rimettenti: Giudice di pace di Giulianova, di Abbiategrasso, di Nardò e altri.
La decisione della Corte
Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili. Le ordinanze erano carenti sia nella descrizione della fattispecie concreta (scarni riferimenti ai fatti) sia nella motivazione sulla rilevanza. Le ordinanze del Giudice di pace di Abbiategrasso erano addirittura prive di qualsiasi motivazione sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a evocare i parametri costituzionali senza illustrare le ragioni della asserita violazione.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere: 1) una descrizione sufficiente della fattispecie concreta; 2) la motivazione sulla rilevanza (spiegare perché la questione incide sull’esito del giudizio); 3) la motivazione sulla non manifesta infondatezza (illustrare le ragioni per cui la norma è sospettata di essere incostituzionale). La mancanza di uno solo di questi elementi rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Quante volte la Corte ha dichiarato inammissibili questioni analoghe sull’art. 10-bis?
La Corte richiama ordinanze n. 253, 320, 329 e 343 del 2010, oltre all’ordinanza n. 3/2011: si tratta di una serie molto nutrita di pronunce che confermano un orientamento rigoroso sull’onere di motivazione del rimettente.
L’art. 10-bis è mai stato dichiarato incostituzionale?
La Corte ha poi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 10-bis nella misura in cui si applicava allo straniero richiedente protezione internazionale (sentenza n. 5/2013) e ha affrontato altri profili; la norma è stata comunque più volte modificata dal legislatore.
L’espulsione come sanzione sostitutiva è compatibile con i diritti fondamentali?
La questione è controversa: la Corte non è mai entrata nel merito di questa specifica disposizione a causa dei reiterati difetti di ammissibilità delle ordinanze di rimessione.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili, parametro evocato
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro evocato
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e personalità della responsabilità penale
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