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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Abruzzo che prorogava a tempo indeterminato i contratti di collaborazione presso l’ufficio del Bollettino Ufficiale regionale, in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di accesso all’impiego pubblico tramite concorso.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo, con la legge n. 51/2010, aveva previsto la proroga — senza limite temporale — dei contratti di collaborazione in essere presso l’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) fino alla copertura della pianta organica. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la disposizione per violazione dei principi costituzionali sull’organizzazione della pubblica amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 51/2010 veniva censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della P.A. e di accesso tramite concorso), dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile riservato allo Stato) e dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica). Il giudice rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge regionale abruzzese n. 51/2010. La proroga indeterminata dei rapporti di collaborazione senza rispetto dei requisiti di legge e senza concorso contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e con le norme statali sul contenimento della spesa per collaborazioni.
Il principio
Una legge regionale non può prorogare a tempo indeterminato contratti di collaborazione presso uffici pubblici senza indicare un termine e senza rispettare i requisiti previsti dalla normativa statale. Una simile previsione viola i principi di organizzazione della P.A. secondo legge e di accesso all’impiego pubblico tramite procedure selettive.
Domande e risposte
Perché le Regioni non possono prorogare liberamente i contratti di collaborazione?
Perché la disciplina dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione rientra nell’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), riservato alla competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono derogare alle norme statali che limitano il ricorso alle collaborazioni.
Qual era il limite statale superato dalla Regione Abruzzo?
L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 consentiva il ricorso a contratti di collaborazione solo nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Una proroga indeterminata poteva facilmente eccedere tale limite.
Il principio del concorso pubblico si applica anche ai collaboratori esterni?
Sì, nel senso che l’accesso alle risorse pubbliche deve avvenire nel rispetto di procedure selettive. La proroga automatica e senza termine di collaborazioni già in essere bypassava qualsiasi selezione, violando i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; accesso tramite concorso
- Art. 117 della Costituzione — Riserva statale sull’ordinamento civile e sul coordinamento della finanza pubblica
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