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La Corte dichiara illegittimi l’art. 1, commi 1 e 3, della l.r. Basilicata n. 3/2010 e l’art. 1 della l.r. n. 19/2010 sulla legge elettorale regionale: la Basilicata ha modificato il sistema di elezione del Presidente della Giunta senza avere previamente adottato il nuovo statuto regionale, violando l’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999.
Di cosa si tratta
La legge costituzionale n. 1/1999 ha riformato il sistema di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, subordinando però la possibilità per le Regioni di dettare discipline difformi all’adozione preventiva di un nuovo statuto regionale. La Regione Basilicata ha approvato le leggi regionali n. 3 e n. 19 del 2010, che modificavano significativamente il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale, senza avere ancora adottato un nuovo statuto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 3, della l.r. Basilicata n. 3/2010 e gli artt. 1, 2 e 3 della l.r. n. 19/2010, in riferimento all’art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1/1999, che condiziona la modifica del sistema elettorale regionale all’adozione del nuovo statuto.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della l.r. n. 3/2010 e dell’art. 1 della l.r. n. 19/2010 (le norme che modificavano il sistema elettorale), perché adottate in assenza del nuovo statuto regionale. Le questioni sugli artt. 2 e 3 della l.r. n. 19/2010 sono dichiarate non fondate. Viene respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione.
Il principio
Le Regioni possono modificare il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale in deroga alla disciplina statale solo dopo avere adottato il nuovo statuto regionale: lo statuto costituisce il presupposto procedurale inderogabile per l’esercizio dell’autonomia elettorale regionale garantita dalla legge costituzionale n. 1/1999.
Domande e risposte
Cosa ha introdotto la legge costituzionale n. 1/1999 sull’elezione del Presidente della Regione?
La legge costituzionale n. 1/1999 ha introdotto l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Giunta regionale (il cosiddetto “governatore”), congiuntamente all’elezione del Consiglio regionale. Ha altresì previsto il meccanismo del “simul stabunt simul cadent”: il Presidente decade se il Consiglio approva una mozione di sfiducia, e viceversa le dimissioni o la morte del Presidente comportano lo scioglimento del Consiglio.
Lo statuto regionale è obbligatorio per modificare la legge elettorale?
Sì, secondo l’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999, le Regioni che intendano adottare un sistema elettorale diverso da quello disciplinato dalla legge statale devono farlo tramite lo statuto regionale (o legge regionale approvata con maggioranza qualificata, previo adozione del nuovo statuto). La Basilicata non aveva ancora adottato il nuovo statuto regionale.
Le leggi regionali illegittime avrebbero potuto comunque essere applicate?
No. Le leggi dichiarate illegittime perdono efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Poiché le elezioni regionali in Basilicata erano ancora future al momento della sentenza (febbraio 2011), la pronuncia ha impedito che il nuovo sistema elettorale inconstituzionale venisse applicato.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale, rimesso alle leggi regionali nei limiti fissati dalla legge statale
- Art. 5 della Costituzione — autonomia degli enti territoriali nell’ambito del quadro unitario dello Stato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.