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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009, che prevede la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inseriti nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza o di grande evento. La questione era stata sollevata da un collegio arbitrale di Roma, che riteneva la norma in contrasto con diversi principi costituzionali e comunitari.

Di cosa si tratta

L’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009 (conv. dalla legge n. 26/2010) dichiarava nulle le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza (ai sensi della legge n. 225/1992) e di «grande evento» (ai sensi del d.l. n. 343/2001). Erano fatti salvi i collegi arbitrali per i quali il giudizio avesse già completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto.

La questione di legittimità costituzionale

Un collegio arbitrale di Roma, costituitosi per decidere una controversia tra una società di costruzioni e l’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza ambientale della Regione Calabria (contratto di appalto per la realizzazione di un depuratore), ha sollevato questione di legittimità dell’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (e al principio comunitario di legittimo affidamento), per la violazione dei principi del giusto processo, della ragionevole durata, del giudice naturale e dell’iniziativa economica.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione. La pronuncia esclude l’esame nel merito delle censure proposte dal collegio arbitrale rimettente, senza valutare la compatibilità della norma con i parametri costituzionali invocati.

Il principio

La manifesta inammissibilità di una questione sollevata da un collegio arbitrale può derivare da difetti nell’ordinanza di rimessione o dalla mancanza dei presupposti del giudizio incidentale di costituzionalità. In particolare, la questione della legittimazione dei collegi arbitrali a sollevare questioni di legittimità costituzionale è tradizionalmente controversa, in quanto l’arbitrato non è sempre equiparato all’autorità giurisdizionale richiesta dall’art. 1 della legge n. 87/1953.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009?

La disposizione stabiliva che i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza o di grande evento fossero nulli, al fine di assicurare risparmi di spesa. Faceva salvi solo i collegi arbitrali presso cui i giudizi avessero già completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto (27 dicembre 2009).

I collegi arbitrali possono sollevare questioni di legittimità costituzionale?

La risposta dipende dal tipo di arbitrato. I collegi arbitrali rituali (che svolgono funzioni giurisdizionali sostitutive) sono tradizionalmente considerati legittimati a sollevare questioni di legittimità costituzionale. I collegi arbitrali irrituali (che decidono come mandatari delle parti) non lo sono. La questione della qualificazione incide sulla ricevibilità dell’ordinanza di rimessione.

Perché il legislatore ha previsto la nullità delle clausole arbitrali nei contratti di emergenza?

La ratio dichiarata dalla norma era la riduzione della spesa pubblica, evitando che le controversie sui contratti di emergenza (spesso di elevato valore) fossero risolte da collegi arbitrali, i cui costi — parametrati al valore della controversia — possono essere molto elevati. Il legislatore ha quindi dirottato tali controversie verso la giurisdizione ordinaria.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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